ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
I suoi articoli sono stati letti 450.699 volte
ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione interviene sul tema della responsabilità datoriale nei casi di mobbing verticale.
Pur ribadendo l’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, la Corte chiarisce che non si configura una responsabilità oggettiva dell’azienda per ogni condotta vessatoria posta in essere da un dirigente.
Se il comportamento persecutorio è estraneo all’organizzazione aziendale e l’impresa dimostra di aver esercitato adeguata vigilanza e adottato tempestive misure correttive, la responsabilità può ricadere esclusivamente sull’autore materiale ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La decisione offre alle Direzioni HR indicazioni rilevanti in tema di prevenzione, controllo e gestione delle segnalazioni interne.
L’intervista propone una lettura diversa della ristorazione collettiva, spesso associata a precarietà ma caratterizzata da modelli organizzativi più stabili e strutturati.
La stabilità contrattuale, tuttavia, non basta più ad attrarre le nuove generazioni: crescita, formazione, qualità organizzativa e work-life balance diventano leve decisive.
Centrale è anche il ripensamento dello storytelling del settore, per valorizzare le competenze manageriali presenti nei ruoli operativi.
Sullo sfondo, la carenza di personale solleva una questione più ampia di sostenibilità dei servizi essenziali e di responsabilità delle Direzioni HR nel progettare lavoro credibile e duraturo.
Con l’ordinanza n. 1235 del 2026 la Corte di cassazione affronta il tema della mancata assegnazione degli obiettivi individuali e delle conseguenze risarcitorie in termini di perdita di chance.
La decisione ribadisce che l’inadempimento datoriale, pur rilevante sul piano contrattuale, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, richiedendo la prova di una concreta e seria probabilità di conseguire il risultato premiale.
La Suprema Corte conferma così un orientamento rigoroso, volto a distinguere tra obbligo violato e danno effettivamente risarcibile, riaffermando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto del giudice di merito.
L’istituto dello smart working o lavoro agile nel nostro ordinamento è disciplinato dalla L. n. 81/2017 che promuove questa modalità lavorativa per incoraggiare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La legge definisce che per la sua attivazione e fruizione sia necessario stipulare un accordo individuale in forma scritta tra datore di lavoro e dipendente.
Ciò comporta quindi che, in linea generale, non sussista alcun diritto assoluto del lavoratore a rendere la prestazione in smartworking, ma che tale modalità di lavoro vada pattuita e dipenda, quindi, dalla sua sostenibilità organizzativa nello specifico contesto aziendale.
Lo Scenario Risorse Umane 2026–2027 delinea un contesto segnato da incertezza strutturale, pressione sui costi e profonde trasformazioni del lavoro.
L’articolo propone una lettura integrata che affianca l’interpretazione qualitativa dello Scenario all’analisi dei dati della ricerca, mettendo in luce le principali discontinuità economiche, demografiche e tecnologiche.
Ne emerge un mercato del lavoro fluido ma fragile e una funzione HR chiamata a superare logiche difensive per assumere un ruolo realmente strategico nel governo del cambiamento.