ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Il divieto di fumo, per quanto attiene i luoghi ove siano impiegati lavoratori subordinati, sussiste in primo luogo come conseguenza dell’obbligo di osservanza della normativa in tema di sicurezza e igiene sul lavoro che grava sul datore di lavoro che è tenuto a rendere effettivamente vigente in azienda il divieto di fumo.
Ma, sotto il profilo disciplinare, fino a dove può spingersi un datore di lavoro nei confronti di un dipendente che sia stato colto a fumare all’interno dei locali aziendali, violando la disciplina vigente?
Il superminimo è una delle voci che compongono la retribuzione di un lavoratore subordinato.
La sua concessione può derivare dalla contrattazione collettiva, oppure dalla stipula di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, o da una concessione unilaterale del datore di lavoro.
Il superminimo, che rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita, risponde a due principali finalità.
In generale, nel nostro ordinamento il lavoratore deve essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto, o a mansioni equivalenti o perlomeno a mansioni diverse ma riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale del dipendente.
L’evidente ratio della norma è garantire la tutela della professionalità e del know-how del lavoratore che subirebbe una illegittima compressione e deterioramento, laddove il datore di lavoro lo adibisca definitivamente a mansioni inferiori.
Tuttavia, la richiesta del datore di lavoro di svolgere attività di livello inferiore rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro individuale, non costituisce un effettivo demansionamento per il lavoratore, laddove la richiesta di svolgimento di mansioni inferiori, rispetto a quelle per cui è stato assunto, non comporti una modifica totale delle mansioni originarie.
Il Codice civile all'articolo 1751 bis prevede l'istituto del patto di non concorrenza anche nel rapporto di agenzia stabilendo una serie di condizioni per la sua validità.
Ed anche la determinazione del corrispettivo è demandata alla contrattazione tra le parti tenendo conto degli accordi economici nazionali di categoria.
Lo stesso articolo prevede, poi, che l'erogazione del corrispettivo avvenga in occasione della cessazione del rapporto.
Ma, ancorché la disposizione legislativa preveda che l'erogazione dell'indennizzo avvenga alla cessazione del rapporto, si può prospettare il caso in cui il corrispettivo del patto di non concorrenza venga anticipato in corso di rapporto.
In questo momento storico il parlare di produttività affascina le organizzazioni, consapevoli che si tratta di un elemento cruciale nella vita delle aziende e non solo.
La produttività, che non è necessariamente delle aziende profit, ma anche delle no profit e delle organizzazioni istituzionali (in quanto tutte hanno obiettivi da raggiungere), rappresenta un tema vasto che racchiude anche molti profili sia di quella che si definisce faccia soft delle risorse umane, ad esempio quello dell’appartenenza, sia di quella hard.