ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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La presenza di un accordo sindacale o di un’autorizzazione non è sufficiente a garantire nel tempo la conformità degli strumenti digitali utilizzati dall’azienda.
L’ordinanza Cass. n. 11945/2026 affronta una complessa vicenda di molestie sul luogo di lavoro, trasferimento della lavoratrice e obbligo datoriale di protezione ex art. 2087 c.c.
La Corte conferma il rigetto delle domande risarcitorie, valorizzando la reazione organizzativa della società, che, ricevuta la denuncia, aveva disposto l’allontanamento della dipendente dal contesto critico, avviato verifiche interne e promosso un procedimento disciplinare nei confronti del collega.
Il trasferimento, pur problematico sul piano umano e gestionale, non viene qualificato come discriminatorio né come ritorsivo, anche perché richiesto dalla stessa lavoratrice per sottrarsi alle pressioni subite.
La decisione offre così uno spunto importante per le imprese: nei casi di molestie, la tutela non si misura solo sull’esito finale, ma sulla tempestività, proporzionalità e tracciabilità dell’intero percorso gestionale.
Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati in presenza di smart working per un datore estero.
La continuità del rapporto con l’azienda straniera non costituisce causa ostativa, purché l’attività sia svolta prevalentemente in Italia.
Il documento conferma inoltre che, in presenza di figli minori residenti nel Paese, il reddito agevolabile può concorrere nella misura ridotta del 40%.
La pronuncia ribadisce l’importanza dei requisiti sostanziali e offre indicazioni operative rilevanti per la gestione fiscale del personale internazionale.
Con l’ordinanza n. 1235 del 2026 la Corte di cassazione affronta il tema della mancata assegnazione degli obiettivi individuali e delle conseguenze risarcitorie in termini di perdita di chance.
La decisione ribadisce che l’inadempimento datoriale, pur rilevante sul piano contrattuale, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, richiedendo la prova di una concreta e seria probabilità di conseguire il risultato premiale.
La Suprema Corte conferma così un orientamento rigoroso, volto a distinguere tra obbligo violato e danno effettivamente risarcibile, riaffermando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto del giudice di merito.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trattamento fiscale del rimborso delle spese taxi sostenute dal lavoratore in missione, entrano a far parte del reddito di lavoro dipendente, qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti.
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