ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Il divieto di fumo, per quanto attiene i luoghi ove siano impiegati lavoratori subordinati, sussiste in primo luogo come conseguenza dell’obbligo di osservanza della normativa in tema di sicurezza e igiene sul lavoro che grava sul datore di lavoro che è tenuto a rendere effettivamente vigente in azienda il divieto di fumo.
Ma, sotto il profilo disciplinare, fino a dove può spingersi un datore di lavoro nei confronti di un dipendente che sia stato colto a fumare all’interno dei locali aziendali, violando la disciplina vigente?
Il superminimo è una delle voci che compongono la retribuzione di un lavoratore subordinato.
La sua concessione può derivare dalla contrattazione collettiva, oppure dalla stipula di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, o da una concessione unilaterale del datore di lavoro.
Il superminimo, che rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita, risponde a due principali finalità.
L’articolo 5 del decreto internazionalizzazione ha reso più difficile il rientro in Italia dei lavoratori operanti all’estero, aumentandone i requisiti temporali di permanenza all’estero.
Recentemente, l’Agenzia delle entrate ha cercato di chiarire l’articolo 5 del citato decreto legislativo rispondendo ad un quesito posto da un lavoratore, operante in Francia, che intende rientrare in Italia.
Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo e secondo la giurisprudenza “è pieno con carattere generale”.
Ciò implica che tale diritto non è derogabile dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali “solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo”.
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa, un datore di lavoro può sopprimere una posizione lavorativa.
Tale tipologia di recesso è denominata licenziamento per giustificato motivo oggettivo con l’acronimo GMO che per la sua validità deve configurarsi come extrema ratio.