ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto ad un interpello relativo all’assoggettamento fiscale della NASpI.
L’Agenzia ha chiarito che l'indennità di disoccupazione NASpI non rientra nel regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati e per questo motivo le somme percepite a titolo di NASpI debbano essere tassate in maniera ordinaria.
Nel corso di questi ultimi anni, il Legislatore ha rivolto la propria attenzione nei confronti di quelle risorse umane altamente qualificate, che hanno lasciato il nostro Paese per emigrare all'estero.
Il primo provvedimento è stato attuato nel 2003, rivolto unicamente ai “ricercatori”; poi con norme successive sono stati introdotti anche i “docenti”.
In questo articolo, vogliamo riprendere in modo sintetico le attuali disposizioni che disciplinano il rimpatrio di queste figure professionali.
Il divieto di fumo, per quanto attiene i luoghi ove siano impiegati lavoratori subordinati, sussiste in primo luogo come conseguenza dell’obbligo di osservanza della normativa in tema di sicurezza e igiene sul lavoro che grava sul datore di lavoro che è tenuto a rendere effettivamente vigente in azienda il divieto di fumo.
Ma, sotto il profilo disciplinare, fino a dove può spingersi un datore di lavoro nei confronti di un dipendente che sia stato colto a fumare all’interno dei locali aziendali, violando la disciplina vigente?
Il superminimo è una delle voci che compongono la retribuzione di un lavoratore subordinato.
La sua concessione può derivare dalla contrattazione collettiva, oppure dalla stipula di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, o da una concessione unilaterale del datore di lavoro.
Il superminimo, che rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita, risponde a due principali finalità.
L’articolo 5 del decreto internazionalizzazione ha reso più difficile il rientro in Italia dei lavoratori operanti all’estero, aumentandone i requisiti temporali di permanenza all’estero.
Recentemente, l’Agenzia delle entrate ha cercato di chiarire l’articolo 5 del citato decreto legislativo rispondendo ad un quesito posto da un lavoratore, operante in Francia, che intende rientrare in Italia.