ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Il superminimo è una delle voci che compongono la retribuzione di un lavoratore subordinato.
La sua concessione può derivare dalla contrattazione collettiva, oppure dalla stipula di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, o da una concessione unilaterale del datore di lavoro.
Il superminimo, che rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita, risponde a due principali finalità.
L’articolo 5 del decreto internazionalizzazione ha reso più difficile il rientro in Italia dei lavoratori operanti all’estero, aumentandone i requisiti temporali di permanenza all’estero.
Recentemente, l’Agenzia delle entrate ha cercato di chiarire l’articolo 5 del citato decreto legislativo rispondendo ad un quesito posto da un lavoratore, operante in Francia, che intende rientrare in Italia.
Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo e secondo la giurisprudenza “è pieno con carattere generale”.
Ciò implica che tale diritto non è derogabile dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali “solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo”.
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa, un datore di lavoro può sopprimere una posizione lavorativa.
Tale tipologia di recesso è denominata licenziamento per giustificato motivo oggettivo con l’acronimo GMO che per la sua validità deve configurarsi come extrema ratio.
Dal 1° aprile 2024, la legislazione temporanea che garantiva il diritto di smart working ai lavoratori disabili, è stata sostituita dall’art. 18, comma 3-bis, della Legge n. 81/2017 che prevede ora una semplice “priorità” per svolgere la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile, laddove vi siano degli accordi individuali di smart working, a favore di:
• lavoratori e lavoratrici disabili in situazione di gravità accertata;
• genitori di figli fino a 12 anni di età;
• genitori di figli disabili;
• caregiver.
La legislazione nazionale e sovranazionale prevede, però, anche l’obbligo per i datori di lavoro di adottare, nei confronti delle persone con disabilità, degli accomodamenti ragionevoli, come ad esempio una modifica alla mansione o all’ambiente di lavoro, necessaria per consentire a un dipendente con disabilità di svolgere il proprio lavoro.