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Amministrazione Personale

Topic
Gestione Rapporto Lavoro

Adlabor

N° 253

11 giugno 2025

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Superminimo assorbibile e aumento di livello: quali accorgimenti utilizzare

Il superminimo è una delle voci che compongono la retribuzione di un lavoratore subordinato.

La sua concessione può derivare dalla contrattazione collettiva, oppure dalla stipula di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, o da una concessione unilaterale del datore di lavoro.

Il superminimo, che rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita, risponde a due principali finalità:

  • integrativa del trattamento minimo previsto dalla contrattazione;
  • premiale per compensare specifiche competenze e/o abilità di un lavoratore oltre che un particolare impegno e dedizione nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Secondo la giurisprudenza, laddove scattino aumenti contrattuali, o venga assegnato al lavoratore un inquadramento superiore, il superminimo può venire assorbito e, dunque, ridotto in proporzione agli aumenti retributivi.

Nella pratica, ciò si traduce in una riduzione, pari al nuovo aumento retributivo, dell’importo corrisposto a titolo di superminimo.

Sul punto, la Cassazione 26017/2018 ha precisato che: “Il c.d. superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento dei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore”.

Non è invece opportuno attribuire a un lavoratore un superminimo non assorbibile, proprio perché in tale caso si deroga pattiziamente al principio generale dell’assorbibilità.

Il superminimo è da considerarsi NON assorbibile qualora:

  • nel contratto di lavoro individuale, o in successivi accordi, il superminimo sia specificatamente riconosciuto e definito come “non assorbibile”;
  • l’azienda non abbia mai provveduto ad assorbire il superminimo attribuito ad un lavoratore anche in presenza di aumenti determinati dai rinnovi contrattuali collettivi.

La Suprema Corte, infatti, con sentenza n. 10779/2020, ha affermato che: “In tema di assorbibilità del superminimo, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto, potendo comportamenti reiterati del datore di lavoro successivi alla pattuizione dell’emolumento essere ritenuti concludenti nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità”.

Pertanto, la prima indicazione pratico-operativa per i datori di lavoro è quella di procedere, senza eccezione alcuna, ad assorbire gli aumenti disposti dalla contrattazione collettiva, onde evitare l’esclusione della natura assorbibile del superminimo anche per il futuro.

Anche perché, una volta effettuata l’operazione di assorbimento, nulla vieta al datore di lavoro di riassegnare ad un dipendete ritenuto meritevole un nuovo superminimo (sempre di natura assorbibile) anche di importo pari al precedente ante assorbimento.

Recentemente la Suprema Corte, con l’Ordinanza del 5 maggio 2025 n. 11771, ha confermato una decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva ritenuto il superminimo assorbibile solo nel caso di un eventuale futuro aumento dei minimi tabellari stabiliti dal CCNL e non anche nella progressione economica legata al passaggio di livello, confermando il diritto del lavoratore a ricevere le differenze retributive legate al maturato inquadramento contrattuale superiore, pur in presenza di un superminimo.

Tuttavia, da una lettura analitica dell’ordinanza della Suprema Corte sopracitata, emerge come la decisione di escludere la assorbibilità degli aumenti retributivi connessi all’assegnazione ad un livello superiore sia legata ad un’interpretazione particolare della clausola contrattuale con la quale il datore di lavoro aveva assegnato il superminimo (“assorbibile”) al dipendente.

Infatti la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il principio generale secondo cui “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999)”.

La Cassazione ha, però, avallato anche l’interpretazione del giudice di secondo grado, in merito alle previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, secondo cui il superminimo sarebbe stato assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio di livello non avrebbe configurato ipotesi di mero aumento dei minimi ma sarebbe dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio: “… col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo discendente invece dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale” (Ordinanza 5 maggio 2025 n. 11771).

L’adesione a un siffatto criterio ermeneutico da parte della giurisprudenza di legittimità comporta, sotto il profilo operativo, l’adozione di una maggiore cautela e attenzione nella redazione della clausole con le quali viene assegnato a un lavoratore un superminimo, dato che sarà opportuno specificare se l’importo previsto sia o meno assorbibile da eventuali aumenti della retribuzione a seguito di: aumenti di livello di inquadramento; incremento della retribuzione a parità di livello, ad esempio per rinnovo CCNL; scatti di anzianità, etc.


Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 253 Giugno 2025 - da Adlabor Studio Goffredo e Associati - Partner ISPER

Immagine di apertura: elaborazione su Immagine generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay