ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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L’articolo analizza l’uso delle app di messaggistica nei rapporti di lavoro, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
La Cassazione riconosce le chat aziendali come strumenti di lavoro, utilizzabili anche a fini disciplinari, a condizione che siano rispettati obblighi informativi e normative sulla privacy.
Un caso giurisprudenziale evidenzia inoltre come l’effettiva comunicazione prevalga sul rispetto formale delle procedure.
Il contributo sottolinea l’esigenza per le aziende di definire policy chiare e coerenti, per prevenire contenziosi e garantire una gestione corretta degli strumenti digitali.
L’ordinanza in commento si inserisce nel filone delle pronunce volte a delimitare il perimetro applicativo dell’art. 100 c.p.c., riaffermando la funzione di questa disposizione come condizione di serietà e di proporzionalità dell’accesso alla tutela giurisdizionale.
La Corte di cassazione ne fa applicazione in un caso peculiare, in cui il datore di lavoro aveva tentato di utilizzare il processo non per la tutela di un diritto leso, ma come strumento di verifica preliminare dell’esistenza di presupposti fattuali di un eventuale illecito disciplinare.
La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La nozione di mobbing (come quella di straining) è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro”.
Leggi tuttoLa Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L’uso del telepass (telepedaggio) come modalità (anche) di controllo organizzativo interno non costituisce un controllo a distanza vietato dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, essendo un apparecchio montato sull'automezzo con finalità diverse e noto al dipendente utilizzatore dell’automezzo su cui è installato”.
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Dal 1° aprile 2024, la legislazione temporanea che garantiva il diritto di smart working ai lavoratori disabili, è stata sostituita dall’art. 18, comma 3-bis, della Legge n. 81/2017 che prevede ora una semplice “priorità” per svolgere la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile, laddove vi siano degli accordi individuali di smart working, a favore di:
• lavoratori e lavoratrici disabili in situazione di gravità accertata;
• genitori di figli fino a 12 anni di età;
• genitori di figli disabili;
• caregiver.
La legislazione nazionale e sovranazionale prevede, però, anche l’obbligo per i datori di lavoro di adottare, nei confronti delle persone con disabilità, degli accomodamenti ragionevoli, come ad esempio una modifica alla mansione o all’ambiente di lavoro, necessaria per consentire a un dipendente con disabilità di svolgere il proprio lavoro.