ISPER HR Review
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La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che: “In mancanza di informazione da parte del datore di lavoro, in un contratto a tempo determinato sia “ordinario” che stagionale, del diritto di precedenza di cui gode il lavoratore, pur in presenza di un obbligo, seppur non sanzionato, nasce, in favore del lavoratore, un diritto al risarcimento del danno la cui determinazione è rimessa al giudice del merito”.
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Un lavoratore può essere licenziato a seguito della sua condanna in sede penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni.
Tale risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avere natura disciplinare e rispettare i generali requisiti di:
• immediatezza e specificità della contestazione;
• garanzia del diritto di difesa del lavoratore;
• tempestività nella comminazione del provvedimento disciplinare espulsivo, a seguito della condanna riportata in sede penale o anche prima della sentenza, se il datore dispone di elementi sufficienti per procedere in sede disciplinare, senza dover attendere la decisione del Giudice penale.
La Legge 104/1992 tutela i diritti di quei lavoratori che assistono familiari affetti da una disabilità grave, garantendo loro la possibilità di fruire permessi retribuiti finalizzati all’assistenza del disabile.
Tuttavia, l'uso improprio e l’abuso dei permessi ex Legge 104 da parte del lavoratore può legittimare il licenziamento del datore di lavoro, integrando una violazione del dovere di diligenza e correttezza.
Sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato (nel caso di specie l’ente previdenziale), l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.
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La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.
Questo tipo di rapporto di lavoro, definito parasubordinato, si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, come pure dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, posto che manca un’organizzazione di mezzi.