ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Una recente ordinanza della Corte di cassazione affronta uno dei temi più delicati del contenzioso lavoristico: la configurazione del danno da demansionamento e i criteri per la sua liquidazione, in presenza di condotte datoriali illegittime ma anche di comportamenti del lavoratore idonei a incidere sul quantum risarcitorio.
La pronuncia offre spunti di particolare interesse sia sul piano probatorio sia su quello della qualificazione delle diverse voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale e richiama tutti gli operatori ad un uso consapevole e tecnicamente rigoroso delle categorie risarcitorie, nella consapevolezza che il demansionamento continua a essere una delle forme più insidiose di lesione della dignità professionale del lavoratore.
La sentenza n. 28366/2025 della Corte di Cassazione offre una ricostruzione rigorosa dei presupposti di illegittimità del licenziamento disciplinare nelle ipotesi soggette alla tutela indennitaria di cui all’art. 18, commi 4 e 5, St. lav.
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L’ordinanza in commento si inserisce nel filone delle pronunce volte a delimitare il perimetro applicativo dell’art. 100 c.p.c., riaffermando la funzione di questa disposizione come condizione di serietà e di proporzionalità dell’accesso alla tutela giurisdizionale.
La Corte di cassazione ne fa applicazione in un caso peculiare, in cui il datore di lavoro aveva tentato di utilizzare il processo non per la tutela di un diritto leso, ma come strumento di verifica preliminare dell’esistenza di presupposti fattuali di un eventuale illecito disciplinare.
Il tema dell’idoneità e dell’inidoneità alla mansione rappresenta uno dei punti di maggior tensione tra tutela del lavoratore e esigenze organizzative del datore di lavoro.
La vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza 11 settembre 2025 offre un’occasione utile per riflettere sul perimetro dei diritti e dei doveri delle parti e sulla concreta applicazione del principio degli “accomodamenti ragionevoli”.
Una sentenza della Corte di Cassazione che affronta con rigore una questione ricorrente nel contenzioso giuslavoristico: la validità del patto di prova in relazione all’indicazione delle mansioni che ne costituiscono oggetto.
Il caso di specie prende le mosse dal ricorso di una lavoratrice licenziata per mancato superamento del periodo di prova, che lamentava la genericità del patto in ordine alle mansioni affidate, sostenendo la non corrispondenza tra quanto indicato nel contratto e le attività effettivamente svolte.