ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione interviene sul tema della responsabilità datoriale nei casi di mobbing verticale.
Pur ribadendo l’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, la Corte chiarisce che non si configura una responsabilità oggettiva dell’azienda per ogni condotta vessatoria posta in essere da un dirigente.
Se il comportamento persecutorio è estraneo all’organizzazione aziendale e l’impresa dimostra di aver esercitato adeguata vigilanza e adottato tempestive misure correttive, la responsabilità può ricadere esclusivamente sull’autore materiale ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La decisione offre alle Direzioni HR indicazioni rilevanti in tema di prevenzione, controllo e gestione delle segnalazioni interne.
Con l’ordinanza n. 1235 del 2026 la Corte di cassazione affronta il tema della mancata assegnazione degli obiettivi individuali e delle conseguenze risarcitorie in termini di perdita di chance.
La decisione ribadisce che l’inadempimento datoriale, pur rilevante sul piano contrattuale, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, richiedendo la prova di una concreta e seria probabilità di conseguire il risultato premiale.
La Suprema Corte conferma così un orientamento rigoroso, volto a distinguere tra obbligo violato e danno effettivamente risarcibile, riaffermando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto del giudice di merito.
L’istituto dello smart working o lavoro agile nel nostro ordinamento è disciplinato dalla L. n. 81/2017 che promuove questa modalità lavorativa per incoraggiare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La legge definisce che per la sua attivazione e fruizione sia necessario stipulare un accordo individuale in forma scritta tra datore di lavoro e dipendente.
Ciò comporta quindi che, in linea generale, non sussista alcun diritto assoluto del lavoratore a rendere la prestazione in smartworking, ma che tale modalità di lavoro vada pattuita e dipenda, quindi, dalla sua sostenibilità organizzativa nello specifico contesto aziendale.
Una recente ordinanza della Corte di cassazione affronta uno dei temi più delicati del contenzioso lavoristico: la configurazione del danno da demansionamento e i criteri per la sua liquidazione, in presenza di condotte datoriali illegittime ma anche di comportamenti del lavoratore idonei a incidere sul quantum risarcitorio.
La pronuncia offre spunti di particolare interesse sia sul piano probatorio sia su quello della qualificazione delle diverse voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale e richiama tutti gli operatori ad un uso consapevole e tecnicamente rigoroso delle categorie risarcitorie, nella consapevolezza che il demansionamento continua a essere una delle forme più insidiose di lesione della dignità professionale del lavoratore.
La sentenza n. 28366/2025 della Corte di Cassazione offre una ricostruzione rigorosa dei presupposti di illegittimità del licenziamento disciplinare nelle ipotesi soggette alla tutela indennitaria di cui all’art. 18, commi 4 e 5, St. lav.
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