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Amministrazione Personale

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Orario di Lavoro

Adlabor

N° 265

26 novembre 2025

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Permessi studio retribuiti e corsi di Università telematiche: il punto della giurisprudenza

Il diritto del lavoro italiano tutela il lavoratore che intenda perfezionare la propria posizione professionale e culturale, frequentando dei corsi di studi.

L’art. 10 della Legge 300/1970 prevede alcune agevolazioni alla frequenza dei corsi e alla partecipazione agli esami del lavoratore-studente, mitigando temporaneamente alcuni degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Secondo la disciplina legale, i lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale:

  • hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;
  • non sono tenuti a prestare lavoro straordinario.

Infine, i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno la possibilità di ottenere dei permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.

A fronte di tali diritti, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore di certificare l’effettiva frequenza dei corsi o la partecipazione ad uno specifico esame, attraverso idonea documentazione proveniente dall’istituto scolastico o dall’ateneo.

La contrattazione collettiva di quasi tutti i settori produttivi, in aggiunta alle disposizioni legali, prevede la concessione, a favore del lavoratore-studente frequentante corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, di un numero predeterminato di ore retribuite (solitamente nell’ordine di 150) in un arco temporale prefissato.

La contrattazione collettiva prevede altresì una percentuale massima di dipendenti che possono accedere al diritto allo studio in contemporanea.

Ma cosa accade qualora il lavoratore-studente frequenti un corso di studio promosso da una Università telematica con corsi on-line in modalità asincrona?
Il datore di lavoro è tenuto a concedere anche in tale fattispecie i permessi studio?

Il Tribunale di Milano, giudicando sulla richiesta di alcuni lavoratori-studenti frequentanti corsi di un ateneo telematico di poter fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio, aveva accolto il ricorso dei lavoratori.

In particolare, il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto ai permessi studio senza necessità che i lavoratori dovessero dimostrare la coincidenza tra orario di lavoro e la frequenza delle lezioni.

L’interpretazione delle norme collettive a cui ha aderito il Giudice di primo grado era volta a valorizzare il diritto allo studio in senso lato, indipendentemente dalla modalità (presenza o telematica) di frequenza.

Tale esegesi è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano secondo cui un’interpretazione restrittiva avrebbe discriminato gli studenti iscritti a università telematiche, costringendoli a concentrare l’attività di studio fuori dall’orario lavorativo, in contrasto con il principio di parità di trattamento e con il diritto allo studio sancito dall’articolo 10 della legge n. 300/1970.

Con l’ordinanza n. 25038 dell’8 ottobre 2025, la Corte di cassazione, richiamando la propria giurisprudenza costante (Cass. civ. n. 10344/2008 e n. 17128/2013), ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito, stabilendo che i lavoratori iscritti ad università telematiche possono usufruire dei permessi studio retribuiti solo se dimostrano di aver seguito effettivamente le lezioni in orari e giorni coincidenti con il proprio orario di servizio.

La Suprema Corte ha quindi effettuato un distinguo tra corsi in presenza, soggetti a orari vincolati, e corsi online, che possono essere seguiti in modalità asincrona e quindi anche al di fuori dell’orario di servizio e pertanto non “meritevoli” del permesso allo studio.

Pertanto, laddove un lavoratore-studente sia iscritto ad una università telematica - in cui le lezioni possono essere seguite in qualsiasi momento - questi può fruire dei permessi solo se dimostra, tramite certificazione proveniente dall’ateneo, che la effettiva frequenza delle lezioni è avvenuta in giorni e orari coincidenti con quelli lavorativi.

In assenza di tale prova, viene meno il presupposto oggettivo che giustifica l’assenza dal servizio e quindi la concessione del permesso retribuito.


Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 265 Novembre 2025 - da Adlabor Studio Goffredo e Associati - Partner ISPER

Immagine di apertura: elaborazione su Immagine generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay