ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Con l’ordinanza n. 13748/2025, la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice responsabile di molestie sessuali verbali ai danni di un collega.
La Corte valorizza il rispetto della dignità personale come fondamento del rapporto di lavoro, richiamando l’art. 2119 c.c., la normativa antidiscriminatoria e il codice di condotta aziendale.
Il potere disciplinare, anche in assenza di precedenti, trova giustificazione nella tutela dei diritti fondamentali e nella necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.
Il superminimo è una delle voci che compongono la retribuzione di un lavoratore subordinato.
La sua concessione può derivare dalla contrattazione collettiva, oppure dalla stipula di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, o da una concessione unilaterale del datore di lavoro.
Il superminimo, che rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita, risponde a due principali finalità.
Il tema della neurodivergenza sta assumendo crescente rilevanza nelle riflessioni HR, ponendosi come leva strategica per ripensare la cultura organizzativa in chiave inclusiva e orientata all’innovazione.
In uno dei recenti incontri promossi da ISPER, si è aperto un confronto su come valorizzare la neurodivergenza nei contesti di lavoro, con l’obiettivo di ampliare la consapevolezza organizzativa rispetto alla diversità cognitiva.
L’articolo 5 del decreto internazionalizzazione ha reso più difficile il rientro in Italia dei lavoratori operanti all’estero, aumentandone i requisiti temporali di permanenza all’estero.
Recentemente, l’Agenzia delle entrate ha cercato di chiarire l’articolo 5 del citato decreto legislativo rispondendo ad un quesito posto da un lavoratore, operante in Francia, che intende rientrare in Italia.
La Corte di Cassazione prosegue, seppure con qualche sottile contraddizione, a dare seguito al suo recente orientamento per cui una conciliazione sindacale avvenuta nei locali della sede aziendale non gode dei requisiti di validità ed efficacia, attesa la carenza del requisito della c.d. “sede protetta”.
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