ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Il contratto di lavoro intermittente, definito anche “a chiamata”, costituisce una tipologia contrattuale, disciplinata da ultimo dal D.lgs. 81/2015, secondo la quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Tale tipo contrattuale può essere stipulato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
Il D.lgs. 81/2015 prevede che Il lavoro a chiamata non possa essere stipulato dalle aziende che non hanno proceduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro.
La ratio di tale divieto è diretta alla più intensa protezione di quei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro.
La necessità di coltivare la propria salute, non solo fisica ma anche mentale, costituisce una consapevolezza che lentamente sembra essersi diffusa in numerosi strati e fasce della popolazione.
In questo contributo si vuole riflettere su un tema inusuale che potrebbe essere sintetizzato nella figura esemplare del manager-in-psicoterapia, cioè la positiva e costruttiva opportunità che potrebbe vivere una persona altamente impegnata nel lavoro in ruoli di responsabilità, all’interno delle organizzazioni e delle istituzioni, nel seguire un percorso di terapia psicologica.
La legge disciplina il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti e l'utilizzo dei dati così ottenuti.
Le condizioni di legittimità dei controlli differiscono significativamente, a seconda della tipologia dello strumento di acquisizione dei dati.
In ogni caso, il rispetto delle condizioni consente al datore di lavoro di utilizzare le informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.
Nel cuore della nostra missione aziendale, sin dal 1965, vi è l'impegno costante verso l'innovazione e l'eccellenza nel campo delle risorse umane.
Nell'ultimo anno, abbiamo intrapreso un viaggio particolarmente emblematico, che consideriamo un punto importante nella nostra storia: la certificazione per la parità di genere.
La parità di genere, infatti, non è solo una questione di giustizia sociale, ma un pilastro fondamentale per la costruzione di organizzazioni più forti, resilienti e innovative.
L'ottenimento della certificazione non è stato il traguardo, ma il punto di partenza di un processo di miglioramento continuo…
Il legislatore ha inteso affidare alla contrattazione collettiva (di qualunque livello) il controllo delle assunzioni con contratti a termine nelle ipotesi di durata superiore a dodici mesi.
Diversi CCNL non hanno, però, individuato le ipotesi specifiche per estendere oltre i 12 mesi di matrice legale i contratti a termine.
Sia l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (sottoscritto il 22/3/2024) che quello del CCNL Industria Alimentare (sottoscritto il 1/3/2024) hanno individuato le ipotesi specifiche che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato senza causale per un periodo superiore ai 12 mesi.