Le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c. e la fattispecie della c.d. parasubordinazione (parte 2)
Casistica relativa alle collaborazioni coordinate e continuative
Fra le diverse figure di rapporti professionali ricondotte costantemente dalla giurisprudenza al n. 3 dell'articolo in esame, vi è quella tra medici convenzionati esterni e Asl o altro ente,
con esclusione, peraltro, della giurisdizione del giudice amministrativo (vedi Cass. civ., SS.UU., 31 gennaio 2006, n. 2044.
Per un quadro esaustivo delle ipotesi in cui sussiste o meno la parasubordinazione in tale tipo di rapporto, Cass. civ., SS.UU., 12 luglio 1995, n. 7641.
Per quanto attiene, invece, l'esclusione della parasubordinazione nel rapporto tra farmacisti e Asl, v. Cass. civ., 22 novembre 1985, n. 5805).
Il rapporto di lavoro degli specializzandi presso strutture universitarie, ospedaliere o delle Asl, finalizzato, precipuamente, alla formazione teorica e pratica, non si considera inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né tra le ipotesi di parasubordinazione (i riferimenti in questo caso vanno a: Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2008, n.27481; Cons. Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750).
Il carattere della personalità, si ritiene di regola sussistente nel rapporto tra proprietario e gestore di impianto di carburanti, che esercita il servizio personalmente o con la collaborazione di pochi dipendenti (Cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 2007, n. 21226, ma la presunzione di tale connotato è esclusa dalla gestione prevalentemente imprenditoriale del concessionario: Cass. civ., sez. III, 1 giugno 1998, n. 5375).
La personalità sussiste, in ogni caso, anche se il prestatore ricorre al lavoro altrui, senza che con ciò il capitale investito dallo stesso prevalga rispetto alla sua attività lavorativa.
Anzi, l'apporto di un numero esiguo di dipendenti del preposto, in genere non esclude, anzi fa presumere, la prevalente personalità della prestazione: Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 1996, n. 2462.
Va esclusa la sussistenza di un rapporto parasubordinato nel caso dell’amministratore di condominio, il cui rapporto è inquadrabile nell’ambito del mandato e, in ogni caso, non presenta il necessario inserimento in un’organizzazione aziendale (sul punto, Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2021, n. 36430).
L'onere della prova della carenza dei requisiti della parasubordinazione, nei rapporti per i quali gli stessi costituiscono l'ipotesi normale, incombe sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice del lavoro (Cass. civ., sez. lav., 27 agosto 2003, n. 12573).
Collaborazioni tipiche
La disciplina della co.co.co. si applica solamente nelle seguenti ipotesi:
Collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore |
Collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali |
Attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società:
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Attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai partecipanti a collegi e commissioni |
Collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dal D.Lgs. 36/2021 |
Collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche (D.Lgs. 367/1996; art. 24, c. 3 quater lett. d), DL 113/2016 conv. in L. 160/2016) |
Collaborazioni degli operatori che prestano le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (L. 74/2001; art. 1, c. 1 lett. a), DL 87/2018 conv. in L. 96/2018) |
Altre ipotesi
(Art. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2015; art. 1, c. 1, DL 101/2019 conv. in L. 128/2019; Circ. INL 30 ottobre 2020 n. 7; Circ. Min. Lav. 19 novembre 2020 n. 17)
In caso di stipulazione di un contratto
di co.co.co. in ipotesi diverse da quelle sopra indicate, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro:
- prevalentemente personali;
- continuative (che si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità);
- le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (c.d. "etero-organizzazione").
Se viene accertata la contestuale sussistenza delle tre caratteristiche indicate, al rapporto si applicano imperativamente tutti gli istituti legali o contrattuali propri del lavoro subordinato (retribuzione, orario, inquadramento contributivo, salute e sicurezza, ecc.), comprese le sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione).
Si tratta di una norma "di disciplina" che non crea una nuova fattispecie contrattuale (cfr. Cass. civ., sez. lav. 24 gennaio 2020, n. 1663, fattispecie relativa ai c.d. “food rider”).
La disciplina del rapporto di lavoro subordinato non si applica se esistono accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che già prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei collaboratori, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore (sul punto, Trib. Roma, 6 maggio 2019).
Utilizzo piattaforme digitali
(Art. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2015; art. 1, c. 1 lett. a), DL 101/2019 conv. in L. 128/2019)
La disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica interamente anche ai collaboratori
che per eseguire la propria prestazione si avvalgono di piattaforme anche digitali (ad esempio i c.d. "food rider").
L'attività di consegna di beni altrui in ambito urbano attraverso piattaforme anche digitali è soggetta ad una particolare disciplina quando invece è effettuata da lavoratori autonomi.
Per "piattaforme digitali" si intendono i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro.
La prestazione di lavoro deve essere qualificata come subordinata se l'algoritmo contenuto nell'applicazione per la gestione delle consegne influenza e condiziona il rider nello svolgimento della propria prestazione lavorativa, ad esempio assegnando i turni oppure sanzionando il lavoratore che effettua la consegna in ritardo (sul punto si veda Trib. Milano, 20 aprile 2022, n. 1018).
Fatto salvo quanto disposto in caso di collaborazioni etero-organizzate, sono soggetti a specifiche tutele i lavoratori autonomi che - attraverso piattaforme anche digitali - svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (art. 47, c. 2 lett. a), D.Lgs. 285/92).
Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro.
Assodelivery e UGL-Rider hanno sottoscritto il primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL Riders 15 settembre 2020, d'ora in poi CCNL) che regola l’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta dai riders autonomi attraverso piattaforme anche digitali.
Il CCNL - che si applica alle aziende facenti parte di Assodelivery - è entrato in vigore a decorrere dal 3 novembre 2020 e ha una durata di 3 anni.
Contratto: forma e contenuto
(Art. 8 CCNL)
I contratti di lavoro dei "riders" autonomi devono essere stipulati per iscritto ai fini della prova.
I lavoratori devono ricevere, entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro, tutte le informazioni previste per i lavoratori subordinati, in quanto compatibili, e le informazioni in materia di sicurezza (art. 47 ter, c. 1, D.Lgs. 81/2015; art. 5, c. 2 lett. c), D.Lgs. 104/2022).
In mancanza di tali requisiti contrattuali il committente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista in caso di mancata comunicazione al lavoratore degli elementi del contratto e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria in misura non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
La violazione è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti del lavoratore.
I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del GDPR.
Il contratto di lavoro deve contenere: l’identità delle parti; il richiamo esplicito al CCNL; la descrizione dell’attività lavorativa che si richiede; il diritto del rider di autoregolamentarsi relativamente a tempi, luoghi, orari e modalità di esecuzione della prestazione; gli obblighi contrattuali delle parti; l’applicazione e il rispetto della normativa in materia di privacy e di salute e sicurezza sul lavoro.
Il committente che si avvale di una prestazione autonoma di lavoro intermediato da piattaforma digitale, anche occasionale, deve inviare una comunicazione tramite il modello “UNI-piattaforme” (disponibile sul sito del ministero del Lavoro) entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Segue da ISPER HR Review 217 - 19 Giugno 2024
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 220 del 10 Luglio 2024 - da Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria
Immagine di apertura: elaborazione su Foto di Gerd Altmann da Pixabay
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay