ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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La Cassazione torna sul tema della vigenza del contratto collettivo e chiarisce che il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un CCNL ancora efficace, quando la contrattazione collettiva preveda una clausola di ultrattività sino al rinnovo.
La decisione distingue il divieto di vincoli collettivi perpetui dalla diversa ipotesi di una durata pattiziamente collegata alla nuova stipulazione, confermando che la disdetta del contratto collettivo compete alle sole parti stipulanti.
Ne deriva l’illegittimità della sostituzione unilaterale del CCNL Sanità privata con altro contratto collettivo e il diritto dei lavoratori alle conseguenti differenze retributive.
L’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) prevede che le norme disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Un tempo, quando si sosteneva in giudizio l’illegittimità di un provvedimento disciplinare, e a maggior ragione di un licenziamento, la prima eccezione che veniva sollevata era quella della corretta affissione del codice disciplinare. E, sempre in epoca risalente, il codice disciplinare veniva ritenuto necessario anche per graduare l’entità delle sanzioni, posto che spesso i contratti collettivi erano molto generici…
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