ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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La vicenda in esame, recentemente scrutinata dalla Suprema Corte di Cassazione e che ha suscitato dibattiti non solo nella comunità scientifica - giuslavoristica, ma nell’intero mondo “HR”, muove da un licenziamento disciplinare, irrogato nel 2019 da parte di una società per azioni nei confronti di una lavoratrice, cui era stato contestato di aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, una serie di frasi diffamatorie ed offensive, sia nei confronti della società datrice di lavoro, sia nei confronti della persona dell’amministratore delegato della medesima.
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In via generale, durante o al termine del periodo di prova le parti sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e senza obbligo di dare il preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
La discrezionalità di recedere del datore di lavoro sussiste anche quando la prova sia stata effettivamente superata in modo positivo sotto il profilo professionale.
Anche in questo caso, infatti, il datore di lavoro è libero di recedere sulla base di una valutazione del comportamento complessivo del lavoratore, desumibile dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità.
Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., essendo consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie.
Leggi tuttoL’art. 2106 c.c. prevede che il provvedimento disciplinare è irrogabile se sussiste la giusta proporzione tra la condotta addebitata al lavoratore e la sanzione da comminare al dipendente contestato: in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, è quindi sempre richiesta la proporzione tra fatto e sanzione…
Leggi tuttoLa fattispecie in esame descrive un’ipotesi di recesso esercitato dal datore di lavoro il quale, al di là della ragione formalmente addotta, nasconde, più o meno larvatamente, una forma di rappresaglia e “maschera” la propria volontà di espellere il lavoratore dall’organizzazione aziendale, dovuta a frizioni personali, trincerandosi dietro un motivo tipizzato dalla legge, diverso da quello reale…
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