ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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L’articolo analizza una recente pronuncia della Corte di Cassazione sul tema della validità del licenziamento comunicato tramite posta elettronica ordinaria, chiarendo il rapporto tra forma scritta dell’atto e modalità della sua trasmissione.
Il contributo evidenzia come la legge richieda che il licenziamento sia formulato per iscritto, senza imporre necessariamente uno specifico canale di comunicazione, salvo diversa previsione espressa.
Attraverso l’esame del caso concreto e dei principi affermati dalla Corte, il testo offre indicazioni utili per HR e aziende nella gestione delle procedure disciplinari e dei recessi, richiamando l’importanza di strumenti che garantiscano certezza della ricezione pur evitando eccessi di formalismo.
Una riflessione attuale sull’equilibrio tra digitalizzazione dei processi e tutela delle garanzie del lavoratore.
La pronuncia della Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento per superamento del periodo di comporto nei confronti di un lavoratore disabile.
La questione centrale riguarda la possibilità di ridurre la responsabilità datoriale quando il dipendente non abbia comunicato la propria condizione di salute.
La Corte ha affermato che la natura discriminatoria del licenziamento non consente alcuna attenuazione dell’obbligo risarcitorio, neppure in presenza del silenzio del lavoratore sul proprio stato di salute.
In presenza di elementi che possano costituire un “campanello di allarme”, il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per verificare la situazione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Per le aziende la decisione evidenzia l’elevato rischio connesso al licenziamento per comporto in presenza di possibili condizioni di disabilità, imponendo verifiche preventive e maggiore cautela nella gestione delle assenze per malattia.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento disciplinare in presenza di condotte che alterano i sistemi di controllo aziendale.
La Corte conferma che la prova può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, senza necessità di evidenze dirette.
Particolarmente rilevante è il principio secondo cui la neutralizzazione dei sistemi di vigilanza rende consumato il fatto, anche in assenza di uscita del bene dall’azienda.
La decisione ribadisce inoltre che la lesione del vincolo fiduciario prevale sull’entità economica del danno.
Restano aperti, tuttavia, interrogativi sul bilanciamento tra efficacia probatoria e tutela difensiva del lavoratore.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’affidamento del datore di lavoro nel giudizio di inidoneità espresso dal medico competente.
Pur rappresentando un elemento tecnico essenziale nella valutazione della compatibilità tra salute e mansione, il parere sanitario non esonera automaticamente l’azienda da responsabilità in caso di licenziamento illegittimo.
Il datore di lavoro deve infatti dimostrare di aver effettuato tutte le verifiche e le misure organizzative ragionevolmente esigibili, incluse eventuali soluzioni alternative al recesso.
La decisione ribadisce che il giudizio medico non costituisce uno “schermo” automatico rispetto alle conseguenze risarcitorie del licenziamento.
La sentenza n. 28366/2025 della Corte di Cassazione offre una ricostruzione rigorosa dei presupposti di illegittimità del licenziamento disciplinare nelle ipotesi soggette alla tutela indennitaria di cui all’art. 18, commi 4 e 5, St. lav.
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