ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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La sentenza n. 28366/2025 della Corte di Cassazione offre una ricostruzione rigorosa dei presupposti di illegittimità del licenziamento disciplinare nelle ipotesi soggette alla tutela indennitaria di cui all’art. 18, commi 4 e 5, St. lav.
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Con l’ordinanza n. 13748/2025, la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice responsabile di molestie sessuali verbali ai danni di un collega.
La Corte valorizza il rispetto della dignità personale come fondamento del rapporto di lavoro, richiamando l’art. 2119 c.c., la normativa antidiscriminatoria e il codice di condotta aziendale.
Il potere disciplinare, anche in assenza di precedenti, trova giustificazione nella tutela dei diritti fondamentali e nella necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.
La Corte di Cassazione prosegue, seppure con qualche sottile contraddizione, a dare seguito al suo recente orientamento per cui una conciliazione sindacale avvenuta nei locali della sede aziendale non gode dei requisiti di validità ed efficacia, attesa la carenza del requisito della c.d. “sede protetta”.
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Fino a quale limite è consentita l’insubordinazione del lavoratore rispetto a colleghi e superiori?
Una nuova risposta è stata fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 6398/2025, del 10 marzo 2025.
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa, un datore di lavoro può sopprimere una posizione lavorativa.
Tale tipologia di recesso è denominata licenziamento per giustificato motivo oggettivo con l’acronimo GMO che per la sua validità deve configurarsi come extrema ratio.