ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., essendo consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie.
Leggi tuttoL’art. 2106 c.c. prevede che il provvedimento disciplinare è irrogabile se sussiste la giusta proporzione tra la condotta addebitata al lavoratore e la sanzione da comminare al dipendente contestato: in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, è quindi sempre richiesta la proporzione tra fatto e sanzione…
Leggi tuttoLa fattispecie in esame descrive un’ipotesi di recesso esercitato dal datore di lavoro il quale, al di là della ragione formalmente addotta, nasconde, più o meno larvatamente, una forma di rappresaglia e “maschera” la propria volontà di espellere il lavoratore dall’organizzazione aziendale, dovuta a frizioni personali, trincerandosi dietro un motivo tipizzato dalla legge, diverso da quello reale…
Leggi tuttoIl furto o l’appropriazione di beni aziendali, seppure di valore irrilevante, viene ritenuto idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, in quanto, ai fini dell’accertamento per giusta causa, il licenziamento deve considerarsi sotto il particolare disvalore intrinseco della condotta, indipendentemente dalla modesta entità del danno che ne possa derivare…
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Il licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore disabile ingenera un contrasto giurisprudenziale circa la possibile configurazione di una discriminazione indiretta a favore del dipendente, in quanto il calcolo nel comporto delle assenze riconducibili allo stato di disabilità è idoneo ad ingenerare una ingiustificata penalizzazione del dipendente, il quale, incolpevolmente, subisce un trattamento deteriore nei riguardi dei colleghi non affetti da patologie invalidanti.
La giurisprudenza di merito è addivenuta a decisioni contrastanti sul punto specifico…