Area
Diritto del Lavoro

Topic
Licenziamento

Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N° 266

3 dicembre 2025

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Tempistica della procedura disciplinare, accertamento del fatto e restituzione delle somme

1. Premessa

La sentenza n. 28366/2025 della Corte di Cassazione offre una ricostruzione rigorosa dei presupposti di illegittimità del licenziamento disciplinare nelle ipotesi soggette alla tutela indennitaria di cui all’art. 18, commi 4 e 5, St. lav., chiarendo tre profili centrali:

  1. l’irrilevanza, ai fini della procedura disciplinare, della comunicazione di proroga ex art. 51 CCNL applicato al rapporto;
  2. i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della tempestività e della correttezza procedurale;
  3. la disciplina della restituzione delle somme percepite in esecuzione di sentenza riformata.

La pronuncia, densa di rinvii giurisprudenziali interni, si caratterizza per un approccio chiaro: solo la violazione di regole procedurali che incida sulla funzione di garanzia della contestazione è idonea a invalidare il licenziamento; eventuali imprecisioni formali restano irrilevanti.

2. I fatti di causa

Il lavoratore era stato licenziato il 26 febbraio 2020; la Corte d’appello di Roma, applicando la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, aveva:

  • dichiarato risolto il rapporto alla data del licenziamento;
  • condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura compresa tra 6 e 12 mensilità.

Il lavoratore proponeva ricorso incidentale lamentando la tardività del procedimento, sostenendo che la comunicazione di proroga della contestazione - effettuata ai sensi dell’art. 51 CCNL industria carta e cartone - avesse creato un legittimo affidamento sulla assenza di connotazioni disciplinari dei fatti.

3. I motivi dei ricorsi

3.1. Ricorso principale del lavoratore

Unico motivo: violazione dell’art. 18, commi 1 e 1-bis, L. 300/1970, per mancata applicazione della tutela reintegratoria.

Sosteneva che la proroga della contestazione avesse determinato:

  • una violazione delle garanzie di tempestività;
  • un legittimo affidamento sull’assenza di profili disciplinari;
  • una conseguente inidoneità della contestazione originaria.

3.2. Ricorso incidentale della società

Tre motivi successivi, tra cui:

  • violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo;
  • erronea applicazione dei criteri civilistici in tema di ripetizione dell’indebito per le somme versate in esecuzione della sentenza riformata;
  • omessa pronuncia sull'obbligo di restituzione.

4. La decisione della Cassazione

4.1. Sul ricorso principale: la proroga della contestazione non crea affidamenti

La Corte respinge il ricorso principale.

Richiama i principi già affermati da:
  • Cass. n. 10082/2023,
  • Cass. n. 15324/2024,
  • Cass. n. 11417/2025,

secondo cui le irregolarità formali della comunicazione di proroga non incidono sulla validità della procedura disciplinare, salvo che modifichino la natura dei fatti o impediscano al lavoratore di conoscere tempestivamente l’addebito.

La proroga ex art. 51 CCNL ha una funzione meramente organizzativa: consente al datore di disporre di più tempo per valutare la complessità della vicenda, ma non altera la qualificazione disciplinare dei fatti né genera un affidamento tutelabile nel dipendente.

La Corte osserva, inoltre, che nel caso concreto la contestazione era rimasta chiara, immutata e tempestiva: l’intempestività denunciata dal ricorrente è solo apparente, perché non si è verificata alcuna sospensione del procedimento, né ritardi tali da ledere la funzione di garanzia dell’art. 7 St. lav.

4.2. Sulla contestazione della tempestività: valutazione di merito non censurabile

La Cassazione ribadisce che la verifica della tempestività è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo).

Nel caso specifico, la Corte d’appello aveva valutato:

  • la situazione aziendale nel febbraio 2020;
  • la complessità del fatto contestato;
  • l’assenza di elementi concreti che rendessero impossibile o particolarmente gravosa la difesa del lavoratore.

Sono apprezzamenti fattuali insindacabili.

4.3. Sul ricorso incidentale: restituzione delle somme e autonomia dei giudizi

La parte più articolata della decisione riguarda i motivi della società in tema di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, che la Corte d’appello non aveva esaminato.

La Cassazione ricostruisce il principio:

  • la domanda di restituzione delle somme versate in forza di una sentenza riformata deve essere proposta nel giudizio di impugnazione o in separata sede;
  • il giudice dell’impugnazione deve comunque esaminare nel merito la domanda, anche se generica, quando derivi automaticamente dalla riforma della sentenza;
  • ciò in linea con Cass. nn. 11491/2006, 27924/2005, 7353/2004.

La Corte rileva che la Corte d’appello ha errato nel non pronunciarsi sulla richiesta di restituzione pur essendo stata formulata.

Accoglie quindi il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata nella parte relativa alla mancata pronuncia.

5. Principi affermati

Dalla decisione emergono tre principi chiave:

  1. La proroga della contestazione disciplinare non incide sulla qualificazione del fatto
    L’art. 51 CCNL non altera la natura disciplinare dell’addebito, né può essere intesa come rinuncia o acquiescenza datoriale.
  2. La verifica della tempestività è questione di fatto
    Salvo illogicità estrema o omissione di fatti decisivi, la Cassazione non può riesaminare il merito.
  3. La domanda di restituzione delle somme versate deve essere sempre esaminata
    Il giudice dell’impugnazione, riformando una sentenza, deve pronunciarsi sulle conseguenze restitutorie, anche in assenza di puntuale allegazione, quando la restituzione costituisca effetto automatico della riforma.

6. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 28366/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza volta a distinguere nettamente irregolarità formali e vizi sostanziali del procedimento disciplinare.

La proroga della contestazione non è, di per sé, indice di invalidità né crea un affidamento protetto: ciò evita che la procedura disciplinare venga vanificata da formalismi privi di effetti reali sulla difesa del dipendente.

Al contempo, la decisione offre un importante chiarimento operativo per datori e lavoratori sul tema, spesso trascurato, della restituzione delle somme in caso di riforma della sentenza, richiamando il giudice di merito alla necessità di un esame completo delle domande connesse all’esito del giudizio.

La pronuncia conferma dunque un equilibrio tra rigore procedurale e concretezza, assicurando che la sanzione disciplinare sia valutata in base alla sua effettiva incidenza sui diritti di difesa, senza lasciare spazio a formalismi paralizzanti ma garantendo la piena effettività delle decisioni giudiziali.


Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 266 del 3 Dicembre 2025 - da Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

Immagine di apertura: elaborazione su Foto generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay