Mancata indicazione degli obiettivi individuali e perdita di chance: l’inadempimento datoriale tra obbligo contrattuale e prova del danno
Introduzione e contesto fattuale
Con l’ordinanza n. 1235 del 20 gennaio 2026 la Corte di cassazione interviene su una questione di frequente emersione nel contenzioso lavoristico, chiarendo i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance in ipotesi di mancata assegnazione degli obiettivi individuali.
La decisione si segnala per il rigore dell’impostazione seguita e per la conferma di un orientamento volto a scongiurare automatismi risarcitori, anche in presenza di un accertato inadempimento datoriale.
La controversia trae origine dall’azione proposta da un gruppo di dipendenti nei confronti della società datrice di lavoro, i quali lamentavano l’omessa fissazione degli obiettivi individuali per due annualità consecutive, in violazione di un accordo sindacale aziendale risalente al 2003.
Secondo i ricorrenti, tale omissione avrebbe impedito loro di concorrere alla maturazione del premio annuo di risultato, determinando una perdita di chance risarcibile.
In primo grado le domande erano state accolte, ma la Corte d’appello di Roma aveva riformato la decisione, escludendo la sussistenza del danno per carenza di allegazione e prova circa la concreta probabilità di conseguire il risultato premiale.
Il giudizio di legittimità
Nel giudizio di legittimità i lavoratori avevano censurato la sentenza di appello sotto molteplici profili, denunciando la violazione delle regole sull’onere della prova, un’errata interpretazione dell’accordo sindacale e una non corretta applicazione dei principi in materia di perdita di chance.
La Cassazione dichiara tuttavia il ricorso inammissibile, muovendo da una ricostruzione puntuale dei limiti del sindacato di legittimità e ribadendo principi ormai consolidati.
In primo luogo, la Corte chiarisce che le doglianze formalmente incardinate sulla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. si risolvono, in realtà, in una critica alla valutazione delle prove e all’accertamento dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
Richiamando l’arresto delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la Cassazione ribadisce che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei casi consentiti, mentre non può essere invocata per contestare il peso attribuito agli elementi istruttori.
Analogamente, la violazione dell’art. 2697 c.c. è ravvisabile solo in caso di errata allocazione dell’onere probatorio, e non quando si contesti l’esito della valutazione delle prove offerte, secondo quanto già affermato, tra le altre, da Cass. n. 15107 del 2013, Cass. n. 13395 del 2018 e Cass. n. 26769 del 2018.
Il fulcro della decisione riguarda però la qualificazione giuridica del danno da perdita di chance.
La Corte ribadisce che la chance non coincide con una mera aspettativa soggettiva o con una possibilità astratta, ma consiste in una concreta e seria probabilità di conseguire un determinato vantaggio economico.
Ne consegue che il lavoratore che invochi il risarcimento non può limitarsi a dedurre l’inadempimento datoriale, ma deve allegare e dimostrare, anche per presunzioni, che, ove gli obiettivi fossero stati assegnati, egli avrebbe avuto effettive possibilità di raggiungerli.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva escluso tale dimostrazione, valorizzando l’assenza di elementi idonei a comprovare la concreta incidenza dell’omissione datoriale sulle possibilità di conseguimento del premio, tenuto conto delle mansioni svolte, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche capacità professionali dei ricorrenti.
Secondo la Cassazione, tale valutazione integra un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione congrua e logica, e come tale sottratto al sindacato di legittimità, in linea con quanto affermato da Cass. n. 31479 del 2021 e da Cass. n. 11058 del 2025.
Ulteriori argomentazioni della Suprema Corte
Di particolare rilievo è il passaggio in cui la Corte distingue nettamente tra l’inadempimento datoriale all’obbligo di assegnazione degli obiettivi, che può certamente rilevare sul piano contrattuale, e il danno risarcibile, che non può ritenersi in re ipsa.
Anche in presenza di una violazione dell’accordo sindacale, il risarcimento presuppone la prova del nesso causale tra l’inadempimento e una perdita economicamente apprezzabile, secondo i criteri generali di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.
La mancata fissazione degli obiettivi, in altre parole, non legittima automaticamente il riconoscimento del premio o di un suo equivalente risarcitorio, ma impone una verifica rigorosa delle concrete possibilità perdute.
La decisione si inserisce così in un orientamento volto a preservare la funzione incentivante della retribuzione variabile, evitando che essa venga trasformata in una componente retributiva fissa surrettizia.
Allo stesso tempo, la pronuncia richiama datori di lavoro e operatori a una gestione attenta e trasparente dei sistemi di valutazione, poiché l’inadempimento degli obblighi di programmazione degli obiettivi può comunque esporre a responsabilità, ove il lavoratore riesca a dimostrare una perdita effettiva e non meramente ipotetica.
L’ordinanza n. 1235 del 2026 conferma dunque un approccio improntato a equilibrio e coerenza sistematica: l’obbligo datoriale di assegnare gli obiettivi è giuridicamente rilevante, ma il risarcimento del danno da perdita di chance resta ancorato a una rigorosa prova della concreta probabilità di conseguire il risultato, nel rispetto dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale.
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 272 Febbraio 2026 - da Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria
Immagine di apertura: elaborazione su Immagine generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay

