Rimborso spese per missioni di lavoro in Italia: le spese taxi pagate in contanti vanno tassate
L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 302/2025 ha chiarito che il trattamento fiscale del rimborso delle spese taxi sostenute dal lavoratore in missione, entrano a far parte del reddito di lavoro dipendente, qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti.
Viene inoltre affrontata compiutamente la tematica, rilevando che l’articolo 51, comma 1 del Tuir, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro”.
La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività), compresi i rimborsi spese, salvo le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del Tuir, ed in particolare la disciplina fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro, evidenziando che in base al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir “le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (€ 46,48) al giorno, elevate a lire 150.000 (€ 77,47) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.
Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (€ 15,49), elevate a lire 50.000 (€ 25,82) per le trasferte all'estero.
Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all' articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
L’Agenzia pone la propria attenzione sull’ultimo periodo della sopracitata disposizione, che qui per chiarezza ripropongo: “per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, evidenziando che “effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinchè i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente".
Sulla base di quanto sopra esposto, l’Agenzia conclude che in considerazione del fatto che l’utilizzo del taxi è avvenuto nel territorio della Stato, con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale.
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 269 del 21 Gennaio 2026 - da Luigi Rodella
Immagine di apertura: elaborazione su Foto generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay

