Il demansionamento “consapevole” può ridurre il risarcimento?
E fino a che punto il danno va scomposto e provato?
L’ordinanza n. 32359 del 2025 (11 dicembre) della Corte di cassazione affronta, con un taglio che intreccia rigore sistematico e attenzione alla dimensione fattuale, uno dei temi più delicati del contenzioso lavoristico: la configurazione del danno da demansionamento e i criteri per la sua liquidazione, in presenza di condotte datoriali illegittime ma anche di comportamenti del lavoratore idonei a incidere sul quantum risarcitorio.
La pronuncia si colloca in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, ma offre spunti di particolare interesse sia sul piano probatorio sia su quello della qualificazione delle diverse voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale.
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro di un dipendente di un istituto bancario, inquadrato nel quarto livello retributivo della terza area professionale del CCNL applicabile e adibito, per lungo tempo, alle mansioni di responsabile di un centro estero.
A partire dal febbraio 2010, il lavoratore veniva trasferito dapprima all’unità antiriciclaggio e, successivamente, assegnato a mansioni di sportellista-cassiere presso diverse filiali.
Secondo la prospettazione del ricorrente, tali assegnazioni integravano un demansionamento sostanziale e prolungato, protrattosi sino al 2021, con rilevanti ricadute sul piano professionale, patrimoniale e personale.
Il lavoratore adiva il Tribunale di Bergamo chiedendo l’accertamento del demansionamento, il riconoscimento del mobbing e/o dello straining, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e la riassegnazione alle mansioni corrispondenti all’inquadramento posseduto.
L’istruttoria consentiva al giudice di primo grado di operare una distinzione temporale rilevante: veniva escluso il demansionamento nel periodo iniziale (febbraio-novembre 2010), ritenendo le mansioni svolte nell’unità antiriciclaggio equivalenti a quelle precedenti, mentre veniva riconosciuta l’illegittimità dell’assegnazione successiva alle mansioni di sportellista, considerate inferiori e non coerenti con il livello di inquadramento.
Il Tribunale condannava quindi la banca al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità, liquidato in via equitativa in euro 50.000, rigettando tuttavia le ulteriori domande risarcitorie e escludendo la sussistenza di condotte vessatorie idonee a integrare il mobbing o lo straining.
Rilevante, nella motivazione, era il richiamo al comportamento del lavoratore, che aveva prestato consenso all’assegnazione a mansioni inferiori pur manifestando nel tempo doglianze verbali e scritte: tale consenso, secondo il Tribunale, non escludeva l’illegittimità datoriale ma rilevava ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., incidendo sulla quantificazione del danno.
La Corte d’appello di Brescia, investita del gravame principale del lavoratore e di quello incidentale della banca, riformava parzialmente la decisione.
Confermato l’accertamento del demansionamento nel periodo successivo al novembre 2010, la Corte territoriale ampliava il perimetro del danno risarcibile, riconoscendo anche il danno biologico da demansionamento, documentato da relazioni specialistiche e da una consulenza tecnica d’ufficio che accertava un’invalidità permanente del 5%, con presa in carico del lavoratore presso un centro di salute mentale.
Veniva altresì confermata la liquidazione del danno alla professionalità, ritenendo corretto il criterio equitativo adottato dal Tribunale, ma ribadita la rilevanza del concorso colposo del danneggiato nella riduzione del quantum.
Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Con il primo denunciava la violazione degli artt. 2056, 2059 e 1223 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse proceduto a una liquidazione unitaria del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza distinguere adeguatamente tra danno morale, danno esistenziale e danno biologico, pur avendone accertato l’esistenza.
Con il secondo motivo censurava l’applicazione dell’art. 1227 c.c., contestando che il proprio comportamento potesse integrare un consenso rilevante ai fini del concorso colposo.
La Suprema Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo, offrendo una motivazione che merita attenzione sotto più profili.
Quanto al primo motivo, la Cassazione ribadisce un principio ormai fermo nella propria giurisprudenza: il danno non patrimoniale, pur unitario nella sua fonte costituzionale, si articola in componenti ontologicamente distinte che, ove dedotte e provate, devono essere oggetto di autonoma valutazione e liquidazione.
In particolare, il danno morale, inteso come sofferenza interiore, e il danno dinamico-relazionale, attinente alle ricadute sulle abitudini di vita e sulle relazioni del soggetto, non possono essere assorbiti automaticamente nel danno biologico, né confusi con il danno patrimoniale alla professionalità.
La Corte richiama espressamente precedenti significativi, nei quali si è affermato che il danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale e, proprio per questo, richiede una valutazione autonoma quando risulti allegato e provato.
Le tabelle milanesi, largamente utilizzate nella prassi giudiziaria, prevedono del resto la liquidazione separata del danno biologico, del danno morale e del danno dinamico-relazionale, a conferma della necessità di evitare duplicazioni ma anche indebite compressioni delle singole voci.
Nel caso di specie, la Cassazione rileva che la Corte territoriale, pur avendo accertato in fatto l’esistenza di un pregiudizio morale e relazionale, non aveva proceduto a una liquidazione autonoma, incorrendo così in una violazione dei principi regolatori della materia.
Diversa la sorte del secondo motivo.
La Corte lo dichiara inammissibile, chiarendo che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, inibita in sede di legittimità.
La Cassazione sottolinea come il ricorrente non contestasse la qualificazione giuridica del proprio comportamento come rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c., ma mirasse a rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto operato dai giudici di merito circa l’esistenza e l’incidenza del consenso prestato.
Tale apprezzamento, sorretto da una motivazione non apparente e coerente, resta sottratto al sindacato di legittimità.
La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, limitatamente alla liquidazione del danno non patrimoniale, affinché proceda a una valutazione autonoma delle singole componenti accertate in fatto, regolando conseguentemente anche le spese del giudizio di legittimità.
Il significato della pronuncia va oltre il caso concreto.
La Cassazione ribadisce con chiarezza che il danno da demansionamento non può essere affrontato con scorciatoie liquidatorie: l’esigenza di evitare duplicazioni non giustifica una liquidazione indistinta che finisca per sacrificare voci di danno effettivamente provate.
Al tempo stesso, la decisione conferma che il comportamento del lavoratore non è neutro: il consenso, anche se non idoneo a legittimare il demansionamento, può incidere sul risarcimento in termini di concorso colposo, purché tale valutazione sia frutto di un accertamento rigoroso e non di automatismi.
In questa tensione tra tutela piena della professionalità e responsabilità del danneggiato si colloca l’equilibrio tracciato dalla Corte.
Un equilibrio che richiede al giudice di merito un duplice sforzo: da un lato, scomporre analiticamente il danno e liquidarlo in modo coerente con le risultanze istruttorie; dall’altro, evitare che il richiamo al concorso colposo diventi uno strumento di compressione generalizzata del risarcimento.
La pronuncia, in definitiva, richiama tutti gli operatori - giudici, avvocati, consulenti - a un uso consapevole e tecnicamente rigoroso delle categorie risarcitorie, nella consapevolezza che il demansionamento continua a essere una delle forme più insidiose di lesione della dignità professionale del lavoratore.
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 268 del 14 Gennaio 2026 - da Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria
Immagine di apertura: elaborazione su Foto generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay

