ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Fino a quale limite è consentita l’insubordinazione del lavoratore rispetto a colleghi e superiori?
Una nuova risposta è stata fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 6398/2025, del 10 marzo 2025.
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa, un datore di lavoro può sopprimere una posizione lavorativa.
Tale tipologia di recesso è denominata licenziamento per giustificato motivo oggettivo con l’acronimo GMO che per la sua validità deve configurarsi come extrema ratio.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: l’abuso dei permessi concessi ai sensi della Legge 104/1992 per l’assistenza a familiari disabili può legittimamente condurre al licenziamento per giusta causa. Il caso in esame riguarda un lavoratore che, anziché dedicare il tempo concesso ai fini assistenziali, lo utilizzava in parte per attività personali, come dimostrato da un’indagine investigativa. La decisione della Suprema Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale che mira a tutelare l’effettività del beneficio, garantendo che venga utilizzato esclusivamente per la finalità per cui è stato previsto.
Leggi tuttoLa vicenda in esame, recentemente scrutinata dalla Suprema Corte di Cassazione e che ha suscitato dibattiti non solo nella comunità scientifica - giuslavoristica, ma nell’intero mondo “HR”, muove da un licenziamento disciplinare, irrogato nel 2019 da parte di una società per azioni nei confronti di una lavoratrice, cui era stato contestato di aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, una serie di frasi diffamatorie ed offensive, sia nei confronti della società datrice di lavoro, sia nei confronti della persona dell’amministratore delegato della medesima.
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In via generale, durante o al termine del periodo di prova le parti sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e senza obbligo di dare il preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
La discrezionalità di recedere del datore di lavoro sussiste anche quando la prova sia stata effettivamente superata in modo positivo sotto il profilo professionale.
Anche in questo caso, infatti, il datore di lavoro è libero di recedere sulla base di una valutazione del comportamento complessivo del lavoratore, desumibile dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità.