Recesso anticipato dal CCNL: il datore non può sciogliersi unilateralmente dal contratto collettivo a termine
La vicenda: dal CCNL Sanità privata al tentativo di applicare il CCNL CDR
Con l’ordinanza n. 20601/2026, la Corte di cassazione torna su un tema di particolare interesse per le relazioni industriali: la possibilità, per il singolo datore di lavoro, di recedere anticipatamente da un contratto collettivo nazionale ancora efficace.
La vicenda riguardava alcuni lavoratori dipendenti di un’associazione datoriale che, fino al 2020, aveva applicato il CCNL Sanità privata.
L’associazione aveva comunicato, nel gennaio 2020, il recesso dal predetto contratto collettivo, manifestando poi la volontà di applicare il diverso CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali-RSA e Centri di Riabilitazione-CDR.
I lavoratori avevano agito in giudizio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della disdetta unilaterale e il pagamento delle differenze retributive conseguenti alla mancata applicazione del CCNL Sanità privata.
La Corte d’appello di Milano aveva accolto la domanda, ritenendo che la clausola di ultrattività del CCNL Sanità privata non consentisse al singolo datore di lavoro di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza del periodo di efficacia, protrattosi sino al rinnovo dell’8 ottobre 2020.
La Cassazione conferma tale impostazione, rigettando il ricorso dell’associazione.
Il principio: durata del contratto collettivo e limiti al recesso datoriale
Il primo profilo affrontato dalla Corte riguarda la natura del contratto collettivo.
La Cassazione ribadisce che i contratti collettivi di diritto comune, in quanto manifestazione dell’autonomia negoziale dei soggetti stipulanti, operano entro l’ambito temporale concordato dalle parti.
Il principio dell’ultrattività sino a nuovo regolamento collettivo non può essere assunto come regola generale, poiché ciò determinerebbe un vincolo perpetuo incompatibile con la libertà sindacale e con l’art. 39 Cost.
Sul punto viene richiamata Cass. n. 11325/2005.
Tale affermazione, tuttavia, non giova al datore di lavoro ricorrente.
La Corte precisa infatti che la stessa autonomia collettiva può stabilire una clausola di ultrattività, purché puntuale, espressa e non eteronoma.
Nel caso in esame, l’art. 4 del CCNL Sanità privata prevedeva che il contratto continuasse a produrre effetti fino alla nuova stipulazione.
Tale clausola non configurava una durata indeterminata, ma individuava un termine finale collegato a un evento futuro certo nell’an, anche se incerto nel quando: il rinnovo del contratto collettivo.
La Suprema Corte richiama, in proposito, Cass. n. 3671/2021, Cass. n. 4049/2021 e Cass. n. 33892/2022, che avevano già riconosciuto la validità di clausole di ultrattività formulate in termini analoghi.
Il punto è decisivo: non si trattava di un contratto collettivo privo di termine, liberamente recedibile, ma di un contratto ancora efficace sino al rinnovo.
Disdetta e recesso: prerogative delle parti collettive, non del singolo datore
La parte più significativa della decisione riguarda la distinzione tra potere delle parti stipulanti e posizione del singolo datore applicatore del contratto.
La Cassazione riafferma il principio secondo cui la possibilità di disdetta del contratto collettivo spetta alle sole parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che lo hanno sottoscritto.
Il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo applicato, neppure invocando l’eccessiva onerosità del contratto o una propria situazione di difficoltà economica.
Sono richiamate, in motivazione, Cass. n. 8994/2011, Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002.
Il principio è netto: aderendo all’associazione datoriale o applicando il CCNL, il datore si inserisce nel sistema di rappresentanza collettiva e resta vincolato alle relative regole, finché il contratto mantiene efficacia secondo la volontà delle parti stipulanti.
Nel caso deciso, il CCNL Sanità privata era scaduto formalmente il 31 dicembre 2005, ma, per effetto della clausola di ultrattività, era rimasto efficace sino al rinnovo dell’8 ottobre 2020.
Non rilevava, pertanto, la comunicazione datoriale del 27 gennaio 2020, con la quale l’associazione aveva dichiarato di non voler più applicare quel contratto.
Tale comunicazione era inefficace perché proveniente da un soggetto non titolare del potere di sciogliere anticipatamente il vincolo collettivo.
Il comportamento concludente: la prosecuzione dell’applicazione del CCNL Sanità privata
Un ulteriore passaggio della decisione riguarda il comportamento successivo dell’associazione.
La Corte d’appello aveva accertato che, nonostante la comunicazione di recesso del gennaio 2020, l’associazione aveva continuato ad applicare il CCNL Sanità privata per un periodo significativo, anche dopo il rinnovo dell’8 ottobre 2020 e fino alla successiva dichiarazione del 10 dicembre 2020 di voler applicare il diverso CCNL CDR.
La Cassazione considera tale accertamento immune da vizi logici.
La Corte richiama, sul punto, il principio espresso da Cass. n. 21537/2019, secondo cui, una volta scaduto il termine di efficacia del contratto collettivo, la volontà di recedere può essere comunicata in qualunque forma e può desumersi anche dal comportamento concludente della parte.
Tuttavia, nel caso concreto, tale principio non conduceva al risultato auspicato dalla ricorrente.
Prima dell’8 ottobre 2020, infatti, il CCNL Sanità privata era ancora efficace in virtù della clausola di ultrattività, con conseguente irrilevanza del recesso datoriale.
Dopo l’8 ottobre 2020, la Corte d’appello aveva accertato in fatto la prosecuzione dell’applicazione del medesimo contratto, e tale accertamento non era utilmente censurabile in sede di legittimità.
In altri termini, la ricorrente è rimasta intrappolata in una doppia evidenza: prima del rinnovo non poteva recedere; dopo il rinnovo, aveva comunque continuato ad applicare il contratto.
Clausola di ultrattività e determinatezza dell’oggetto
La Corte respinge anche la censura relativa alla pretesa indeterminatezza della clausola di ultrattività.
La clausola, secondo la ricorrente, sarebbe stata nulla perché priva di un termine certo.
La Cassazione esclude tale impostazione: il termine non era indeterminato, poiché coincideva con il rinnovo del CCNL.
Il fatto che non fosse possibile stabilire anticipatamente la data esatta del rinnovo non rendeva nullo il patto, poiché l’evento era determinato nella sua natura e certo nel suo verificarsi.
La soluzione appare condivisibile.
In materia collettiva, la previsione secondo cui il contratto resta efficace fino al rinnovo risponde a una funzione di continuità regolativa e di stabilità dei rapporti di lavoro.
Non si tratta di vincolare le parti per sempre, ma di evitare vuoti normativi e retributivi nel periodo intercorrente tra scadenza formale e nuova disciplina collettiva.
Osservazioni conclusive
L’ordinanza n. 20601/2026 conferma un principio importante per imprese, associazioni datoriali e lavoratori: il singolo datore di lavoro non può sottrarsi unilateralmente all’applicazione di un CCNL ancora efficace, quando il contratto collettivo preveda una clausola di ultrattività sino al rinnovo.
La decisione non nega la libertà negoziale collettiva, né introduce un principio generale di perpetuità del contratto collettivo.
Al contrario, valorizza la volontà delle parti stipulanti: se esse hanno previsto che il contratto resti efficace sino alla nuova stipulazione, tale previsione vincola anche i datori che applicano quel CCNL, fino alla cessazione dell’efficacia pattiziamente regolata.
La pronuncia ha ricadute operative evidenti.
La sostituzione del CCNL applicato non può essere gestita come una scelta unilaterale e istantanea del singolo datore, soprattutto quando incida sui trattamenti economici dei lavoratori.
Occorre verificare la durata del contratto collettivo, l’eventuale clausola di ultrattività, la posizione delle parti stipulanti e il comportamento concretamente tenuto dall’impresa.
Nel caso di specie, il recesso comunicato nel gennaio 2020 non era idoneo a interrompere l’applicazione del CCNL Sanità privata; la successiva applicazione del CCNL CDR non poteva quindi elidere il diritto dei lavoratori alle differenze retributive maturate nel periodo in cui il primo contratto era ancora vincolante.
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 289 Luglio 2026 - da Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria
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Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay

