Area
Diritto del Lavoro

Topic
Licenziamento

Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N° 286

17 giugno 2026

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Licenziamento via mail ordinaria: la forma scritta resta, il mezzo non diventa sempre sostanza

La questione: quando la mail “semplice” basta

 Con l’ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione affronta una questione di immediata utilità pratica per le imprese e per gli uffici HR: il licenziamento comunicato con mail ordinaria è valido se il CCNL prevede, per le sanzioni disciplinari, l’uso della raccomandata, della raccomandata a mano o della PEC?

Il caso riguardava un lavoratore, operaio con mansioni di tecnico manutentore, distaccato all’estero presso una società consorziata con la datrice di lavoro.

Il dipendente aveva chiesto che l’indennità estero fosse computata nel TFR e negli istituti retributivi indiretti.

Dopo tale richiesta, la società aveva preannunciato la soppressione del posto e proposto una risoluzione consensuale incentivata.

Il lavoratore aveva rifiutato.

Successivamente, la società aveva disposto il suo rientro in Italia, con cessazione dei trattamenti economici e dei benefit collegati al distacco estero.

Seguiva una contestazione disciplinare e, infine, il licenziamento, comunicato il 19 gennaio 2021 tramite mail ordinaria all’indirizzo del lavoratore.

Il dipendente impugnava il recesso, sostenendo, tra l’altro, la nullità o inefficacia del licenziamento per violazione dell’art. 79 del CCNL Legno e Arredamento, che prevedeva la comunicazione delle sanzioni disciplinari mediante raccomandata a.r., raccomandata a mano o posta elettronica certificata.

La Cassazione rigetta il ricorso.

Il principio è semplice, ma importante: la legge richiede che il licenziamento sia comunicato per iscritto; il mezzo di trasmissione non incide sulla validità dell’atto, salvo che una norma o il contratto collettivo prevedano espressamente una forma convenzionale a pena di invalidità.

Forma scritta e mezzo di comunicazione: due piani distinti

 Il cuore della decisione sta nella distinzione tra forma del licenziamento e modalità della sua comunicazione.

L’art. 2 della legge n. 604 del 1966 richiede la forma scritta del licenziamento.

La conseguenza dell’inosservanza è radicale: il licenziamento privo di forma scritta è inefficace.

Ma la norma non impone un canale esclusivo.

Non prescrive necessariamente la raccomandata, la PEC o la consegna a mano.

Pretende, invece, che la volontà datoriale di recedere sia espressa in un documento scritto e portata a conoscenza del lavoratore.

Nel caso deciso, il licenziamento era contenuto in una comunicazione scritta, inviata mediante posta elettronica ordinaria.

Non si trattava, dunque, di licenziamento orale, né di recesso privo di documentazione.

La questione era più sottile: verificare se la clausola collettiva avesse trasformato il mezzo di trasmissione in requisito di validità.

La Cassazione risponde negativamente.

L’art. 79 del CCNL, secondo la Corte, non introduce una “forma convenzionale” ai sensi dell’art. 1352 c.c.

Non disciplina la fase di formazione, redazione o estrinsecazione dell’atto di licenziamento.

Regola, piuttosto, la fase successiva: quella della comunicazione al lavoratore.

Il rilievo lessicale è decisivo.

La clausola collettiva afferma che le sanzioni disciplinari “dovranno essere comunicate” con determinati mezzi.

Il verbo “comunicare” rinvia al momento in cui l’atto già formato viene portato a conoscenza del destinatario, non alla sua validità come negozio unilaterale recettizio.

In altri termini, il CCNL indica come trasmettere l’atto; non stabilisce che l’atto sia invalido se trasmesso con un mezzo diverso.

Il favor praestatoris non consente di inventare una sanzione

Il lavoratore aveva invocato anche il principio del favor praestatoris, sostenendo che la clausola collettiva dovesse essere interpretata nel senso più favorevole al dipendente.

L’argomento, in astratto, non è privo di suggestione: se il contratto collettivo individua canali più sicuri, potrebbe sembrare naturale ritenere che l’uso di un mezzo diverso indebolisca la garanzia del lavoratore.

La Corte, però, evita un’estensione eccessiva.

Il favor praestatoris non può autorizzare un’interpretazione creativa della clausola collettiva.

Non può trasformare una previsione sulle modalità di trasmissione in una condizione di validità del licenziamento, se il testo non lo dice chiaramente.

Questo passaggio è molto utile per la pratica.

Non tutte le prescrizioni procedurali hanno la stessa forza.

Alcune incidono sulla validità dell’atto; altre servono a rendere più certa, ordinata e tracciabile la comunicazione.

Per stabilire quale sia la conseguenza della violazione occorre guardare alla funzione della clausola e al suo testo.

Nel caso in esame, la Corte osserva che l’inefficacia del licenziamento è collegata dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966 alla mancanza della forma scritta.

Il CCNL, invece, non prevede che il licenziamento scritto, comunicato con modalità diverse da quelle indicate, diventi per ciò solo inefficace.

La soluzione è pragmatica, ma non superficiale.

La Cassazione non svaluta il contratto collettivo; semplicemente rifiuta di attribuirgli una sanzione che non vi è espressamente prevista.

Il raggiungimento dello scopo e la conoscenza dell’atto

Un ulteriore elemento valorizzato nella vicenda è che il lavoratore aveva pacificamente ricevuto la comunicazione.

La Corte territoriale aveva ritenuto che, una volta raggiunto lo scopo della comunicazione, non potesse derivare alcuna conseguenza invalidante dall’uso della mail ordinaria.

La Cassazione conferma l’esito, precisando però un punto ancora più netto: anche a prescindere dal raggiungimento dello scopo, la modalità con cui il recesso scritto viene comunicato, in mancanza di una espressa previsione invalidante, non incide sulla validità del licenziamento.

Questo non significa che la mail ordinaria diventi il mezzo consigliabile.

Anzi, sul piano gestionale, resta preferibile utilizzare PEC, raccomandata a.r. o consegna a mano con firma per ricevuta.

Sono strumenti più solidi, perché danno maggiore certezza su data, contenuto, provenienza e ricezione dell’atto.

La decisione, però, chiarisce che il problema della mail ordinaria è soprattutto probatorio, non necessariamente di validità.

Se il lavoratore contesta di aver ricevuto la comunicazione, o il contenuto della stessa, l’azienda potrebbe trovarsi in difficoltà.

Se, invece, la ricezione è provata o pacifica, non vi è ragione di trasformare la scelta del canale in una causa automatica di inefficacia.

Il messaggio per gli uffici HR è chiaro: la prudenza resta necessaria, ma il formalismo non può diventare un ostacolo irragionevole quando la garanzia sostanziale - la conoscenza di un atto scritto - è stata rispettata.

I controlli difensivi e il contesto disciplinare

 La decisione non si limita al tema della comunicazione via mail.

La sentenza di merito aveva affrontato anche la questione della prova degli addebiti e dell’utilizzo di riprese video.

La Corte d’appello aveva ritenuto legittimo l’uso delle immagini, poiché la telecamera era installata nel magazzino per riprendere il materiale depositato, non per controllare in via ordinaria la prestazione lavorativa.

Inoltre, il controllo era stato attivato dopo segnalazioni di colleghi su condotte sospette del lavoratore nella gestione del carico dei beni.

La Corte territoriale aveva richiamato il principio affermato da Cass. n. 25732/2021 in tema di controlli difensivi: il controllo può ritenersi legittimo quando sia attivato dopo l’insorgere di un sospetto specifico di illecito e sia diretto ad accertare condotte estranee al semplice controllo dell’adempimento della prestazione.

Nel caso concreto, la gravità del secondo addebito era stata ritenuta sufficiente a giustificare il licenziamento, anche a prescindere dal primo addebito relativo al mancato rientro in Italia nel termine fissato.

La Corte d’appello aveva inoltre escluso la natura ritorsiva del licenziamento: da un lato, perché il lavoratore non aveva assolto l’onere probatorio gravante su di lui; dall’altro, perché gli addebiti disciplinari erano risultati sussistenti.

Questi aspetti aiutano a collocare correttamente la pronuncia.

Non siamo davanti a una decisione che “salva” un licenziamento solo per ragioni formali.

Il tema della mail ordinaria viene esaminato dentro una vicenda nella quale i giudici di merito avevano già ritenuto dimostrata la base disciplinare del recesso.

Il rigetto implicito dei motivi e il diritto al giusto processo

Il ricorrente lamentava anche la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 6 CEDU, sostenendo che la Corte d’appello non si fosse pronunciata su alcuni motivi di reclamo.

La Cassazione respinge anche tale censura.

Secondo la Corte, il rigetto era implicito ma univoco.

Una volta affermato che, in mancanza di espressa previsione collettiva, il mezzo di comunicazione non incide sulla validità del licenziamento scritto, diventava superfluo esaminare ulteriormente le doglianze relative all’onere della prova circa la PEC o al diverso mezzo utilizzato.

Il principio è noto: non è necessaria una risposta analitica a ogni argomento difensivo, quando la motivazione adottata risolve la questione in modo logicamente incompatibile con la tesi della parte.

Il diritto al giusto processo richiede una risposta effettiva, non una confutazione minuta di ogni passaggio argomentativo.

Anche qui la decisione resta lineare: il lavoratore ha avuto risposta sulla questione essenziale; la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante il mezzo, in assenza di una sanzione invalidante; la Cassazione considera tale motivazione sufficiente.

Conclusioni: una decisione utile, ma da non banalizzare

L’ordinanza n. 13731 del 2026 offre un principio chiaro: il licenziamento deve essere scritto; il mezzo con cui viene comunicato non diventa, salvo previsione espressa, elemento costitutivo della validità dell’atto.

La conclusione è utile perché evita che ogni irregolarità comunicativa si trasformi automaticamente in inefficacia del recesso.

Ma non va letta come un invito alla disinvoltura.

La mail ordinaria resta uno strumento fragile, soprattutto sotto il profilo probatorio.

Una gestione HR prudente dovrebbe continuare a utilizzare canali tracciabili, quali PEC, raccomandata o consegna a mano.

Il valore della pronuncia sta nell’equilibrio.

Da un lato, la Cassazione riconosce che la digitalizzazione incide ormai anche sugli atti più delicati del rapporto di lavoro.

Dall’altro, ricorda che la tecnologia non cancella le garanzie: ciò che conta è che il licenziamento sia scritto, riconoscibile, proveniente dal datore e giunto a conoscenza del lavoratore.

In sintesi, la Corte distingue il formalismo dalla forma.

La forma scritta è garanzia essenziale.

Il mezzo di trasmissione è strumento di certezza.

Confondere i due piani significherebbe trasformare il canale in sostanza, anche quando né la legge né il contratto collettivo lo impongono.

E proprio questa distinzione rende la decisione particolarmente preziosa per chi, ogni giorno, deve gestire il rapporto di lavoro dentro un’organizzazione ormai sempre più digitale.


Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 286 Giugno 2026 - da Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

Immagine di apertura: elaborazione su Immagine generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay