Area
Diritto del Lavoro

Topic
Licenziamento

Anna de la Forest de Divonne

N° 288

1 luglio 2026

Visualizzazioni 185

Licenziamento per comportamento negligente del lavoratore: la scelta fra reintegrazione o indennizzo passa attraverso la contrattazione collettiva

 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29343 del 6.11.2025, ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, ed in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”.

 Il suddetto principio origina dal licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente del settore Turismo - Pubblici esercizi per l’asserita violazione di specifiche prassi operative interne, fra le quali le procedure di registrazione delle temperature dei prodotti cotti, previste in particolari schede aziendali.

Il giudice di prime cure aveva ritenuto la sanzione espulsiva illegittima, sostenendo che la condotta, pur ritenuta negligente, rientrasse nelle ipotesi punibili con sanzione conservativa secondo il CCNL di settore applicato.

La Corte d’Appello confermava l’illegittimità del licenziamento, salvo escludere l’applicazione della tutela reintegratoria.

Infatti, a suo dire, la condotta non trovava corrispondenza diretta nelle previsioni tipizzate dal CCNL per l’applicazione di una sanzione conservativa.

Pertanto, ne derivava l’applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, Stat. Lav.

Il dipendente ricorreva avverso la predetta pronuncia, lamentando come la condotta oggetto di contestazione datoriale rientrasse pienamente nell’ambito dei comportamenti punibili con sanzione conservativa.

La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore, cassa la sentenza e riafferma i principi cardine del suo consolidato orientamento.

La Corte chiarisce che il compito del giudice non è quello di sostituire la propria valutazione di proporzionalità a quella compiuta dalle parti sociali.

Al contrario, deve effettuare un’operazione di “sussunzione” del fatto concreto, come giudizialmente accertato, all’interno della previsione astratta del contratto collettivo.

 Ne discende che davanti a una previsione contrattuale più favorevole al lavoratore, il licenziamento dovrà essere annullato, con conseguente reintegrazione del lavoratore.

Pertanto, il giudicante deve verificare se il fatto oggetto di contestazione possa essere ricondotto nelle ipotesi di violazioni sanzionate in via conservativa dal contratto collettivo, anche con l’utilizzo di un’interpretazione estensiva in presenza di una clausola generale ed elastica.

La pronuncia, in definitiva, rafforza un’interpretazione dell’art. 18 Stat. Lav. che valorizza l’autonomia collettiva come fonte primaria per la definizione della soglia tra le diverse tutele in caso di licenziamento disciplinare illegittimo, attribuendole un ruolo centrale.

La scelta tra reintegrazione e indennizzo non è, dunque, rimessa alla libera discrezionalità del giudice, ma è guidata dalla volontà delle parti sociali espressa nei contratti collettivi.

Anche in presenza di clausole generali, il giudice è chiamato a un’attività di interpretazione e sussunzione, non di autonoma valutazione della proporzionalità della sanzione.

L’approccio della pronuncia in definitiva finisce per ridurre la libertà di licenziamento, ma nel contempo dovrebbe garantire una maggiore certezza del diritto e coerenza nell’applicazione delle tutele, accordando il giusto peso alla scala di valori e sanzioni definita da chi, forse, meglio conosce le dinamiche del settore produttivo di riferimento.


Tratto da "Sentenze e Commenti" - 197 - Aprile 2026 - Uno dei servizi dell'Abbonamento ISPER

Immagine di apertura: elaborazione su Immagine generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay