ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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La Legge 104/1992 tutela i diritti di quei lavoratori che assistono familiari affetti da una disabilità grave, garantendo loro la possibilità di fruire permessi retribuiti finalizzati all’assistenza del disabile.
Tuttavia, l'uso improprio e l’abuso dei permessi ex Legge 104 da parte del lavoratore può legittimare il licenziamento del datore di lavoro, integrando una violazione del dovere di diligenza e correttezza.
Sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato (nel caso di specie l’ente previdenziale), l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.
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La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.
Questo tipo di rapporto di lavoro, definito parasubordinato, si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, come pure dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, posto che manca un’organizzazione di mezzi.
La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.
Questo tipo di rapporto di lavoro, definito parasubordinato, si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, come pure dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, posto che manca un’organizzazione di mezzi.
La Corte di Cassazione ha affermato che il principio di irriducibilità della retribuzione deve essere “coordinato con il legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi".
In tal caso la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare … particolari modalità della prestazione lavorativa”.