Area
Amministrazione Personale

Topic
Gestione Rapporto Lavoro

Luigi Rodella

N° 280

23 aprile 2026

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Lavoratori impatriati in smart working con figli in Italia e datore di lavoro estero

L’Agenzia delle Entrate, ha recentemente risposto ad un interpello relativo ai lavoratori impatriati (risposta n. 82/E del 20/3/2026) con la quale ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di fruire del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” di cui all’articolo 5 del DLgs n 209 del 27/12/ 2023, nella ipotesi in cui:

  • la continuità del rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro estero e la circostanza di lavorare da remoto per un’azienda estera prestando comunque l’attività lavorativa in smart working in Italia, possano costituire cause ostative per l’accesso al regime in commento;
  • avendo tre figli minori, il reddito agevolabile concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura più favorevole del 40%, sebbene gli stessi siano già residenti in Italia.

Previsioni contenute nell’articolo 5 del DLGS n. 209/2023

L’Agenzia riassume la normativa relativa al regime degli impatriati prevista in questa ipotesi:

l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023, modificato dall’articolo 22, comma 1, legge 23 settembre 2025, n. 132, ha introdotto il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
  2. i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento.
    Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
  • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
  • sette periodi d’imposta se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo
  1. l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  2. i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Il nuovo regime si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi.

Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Ai sensi del successivo comma 4, «la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 40 per cento nei seguenti casi:

  1. il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  2. in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo.
    In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione di cui al comma 3, primo periodo».

Il comma 5 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 stabilisce, inoltre, che «La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato».

La risposta all’interpello del lavoratore

L’Agenzia delle Entrate fa inoltre presente che ci sono già stati due precedenti interpelli sulla materia;

  • interpello n. 2, pubblicato il 12 gennaio 2026, è stato evidenziato che «con la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, riferita al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 209, è stato, tra l’altro chiarito che […] sono agevolabili i redditi prodotti in Italia.
    Per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall’articolo 23 del TUIR, il quale considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero.
    In linea generale, quindi, l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato (cfr. circolare n. 17/E del 2017).
    In definitiva, può accedere al «regime speciale per lavoratori impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia».
  • nel secondo interpello, con la risposta n. 596 pubblicata il 16 settembre 2021 è stato, inoltre, chiarito che il rientro in Italia di un lavoratore dipendente in smart working consente di accedere al vecchio regime anche se il datore di lavoro è una società estera.
    Ciò in quanto, come chiarito con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, il citato articolo 16 «non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti)».

Tali chiarimenti, seppur riferiti al vecchio regime sono applicabili anche al nuovo regime atteso che, ai fini dell’applicazione di entrambe le normative, è necessario, tra l’altro, che nel periodo d’imposta l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato».

Conclusione

In applicazione dei suddetti principi, l’Istante, che in base a quanto dichiarato ed ivi assunto acriticamente trasferirà la propria residenza fiscale in Italia nel corso del 2026 e svolgerà l’attività lavorativa in smart working alle dipendenze del medesimo datore di lavoro estero presso il quale lavorava prima del trasferimento, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fruire del nuovo regime a decorrere dal 2026 e per i successivi 4 periodi di imposta, a nulla rilevando, nel caso di specie, la continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero essendo fiscalmente residente in Finlandia «da oltre 30 anni» (e, dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma).

Inoltre, avendo tre figli minori, ai sensi dei citati commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023, i redditi prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare, a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli siano residenti nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025 a seguito del trasferimento della madre (e, dunque, prima del rientro dell’Istante «programmato nell’anno 2026»).


Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 281 del 23 Aprile 2026 - da Luigi Rodella

Immagine di apertura: elaborazione su Foto generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay