
Lavoro festivo e lavoro domenicale: il punto della giurisprudenza della Cassazione
Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo e secondo la giurisprudenza “è pieno con carattere generale”.
Ciò implica che tale diritto non è derogabile dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali “solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo.
La rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individui o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato” (Corte di cassazione, Ordinanza 28 maggio 2024, n. 14904)
Alla luce di tale principio, non assume quindi valore dirimente che, per effetto della programmazione aziendale, i giorni di festività infrasettimanali siano compresi nei giorni di apertura aziendale, perché permane la lesione del diritto dei lavoratori di non rendere la prestazione lavorativa nei giorni festivi.
La Cassazione, nella citata pronuncia, ha infatti evidenziato come debba tenersi presente «la doverosa separazione tra il diritto al riposo compensativo a fronte del lavoro domenicale e il diritto di non lavorare nei giorni festivi».
Per quanto attiene invece al lavoro domenicale, ex art. 2109 c.c., il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale "di regola coincidente con la domenica", ma tale previsione non è assoluta, potendo subire deroghe da parte della legge stessa, nonché da parte della contrattazione collettiva (art. 9 commi 3, 4 e 5, D.lgs. 66/2003; L. 370/1934).


La regola generale del riposo domenicale non è quindi fissa o predeterminata.
Le parti sono libere di stabilire l’astensione dal lavoro domenicale oppure di concordare il riposo settimanale in un altro giorno della settimana che non sia la domenica: in concreto la stipula di un contratto che prevede una clausola relativa alla prestazione di lavoro di domenica, legittima il datore di lavoro a richiedere al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa anche di domenica, pur rispettando la normativa in materia di riposo settimanale.
Da ciò consegue che - laddove previsto - per il lavoratore subordinato, salvo casi specifici (le madri di bambini di età fino a 3 anni, i padri affidatari di bambini fino a 3 anni, i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi, i portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, i quali non abbiano la domenica inserita nell’orario di lavoro contrattuale) è illegittimo opporsi al lavoro domenicale.
Il lavoratore è quindi tenuto a prestare la propria attività anche durante la giornata di domenica purché vengano garantiti il riposo compensativo e la maggiorazione retributiva prevista contrattualmente oltre la normale retribuzione.
Recentemente infatti la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Il lavoratore che presta attività lavorativa di domenica ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in altro giorno, a un quid pluris per la particolare penosità di tale prestazione, determinato dal giudice in via equitativa laddove non previsto dalla contrattazione collettiva, sulla base della presunzione della maggiore gravosità sociale del lavoro domenicale e indipendentemente dalla prova specifica di un danno subito” (Corte di Cassazione, Sentenza 10 dicembre 2024, n. 31711).
Nello specifico, quindi, la Suprema Corte, laddove contrattualmente sia previsto il lavoro domenicale, prevede che, a un sistema di riposi settimanali che comunque garantisca il pieno recupero delle energie psicofisiche del lavoratore o una riduzione dell’orario di lavoro, si aggiunga un supplemento di retribuzione o specifiche indennità che vadano a compensare la “penosità” della prestazione resa di domenica.
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 248 Aprile 2025 - da Adlabor Studio Goffredo e Associati - Partner ISPER
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Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay