ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Il contratto di lavoro intermittente, definito anche “a chiamata”, costituisce una tipologia contrattuale, disciplinata da ultimo dal D.lgs. 81/2015, secondo la quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Tale tipo contrattuale può essere stipulato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
Il D.lgs. 81/2015 prevede che Il lavoro a chiamata non possa essere stipulato dalle aziende che non hanno proceduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro.
La ratio di tale divieto è diretta alla più intensa protezione di quei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro.
È lavoratore a domicilio chi, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori.
Costituisce condizione essenziale per la stipulazione del contratto l'iscrizione del lavoratore all'apposito Registro dei lavoratori a domicilio.
Possono stipulare contratti di lavoro a domicilio tutti gli imprenditori che hanno l'esigenza di "esternalizzare" taluni processi produttivi.
Ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione viene riconosciuta l'indennità di disoccupazione in virtù della disciplina vigente.
Un'ipotesi particolare è quella delle dimissioni rassegnate a seguito di trasferimento presso una località distante oltre 50 km dalla residenza o che non sia raggiungibile, con i mezzi pubblici, in meno di 80 minuti.
L'istituto previdenziale ha però precisato che le dimissioni per giusta causa provocate dal trasferimento oltre 50 km danno accesso alla Naspi purché il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, così come previsto dall'articolo 2103 Codice Civile…
Il lavoro su turni è una modalità di lavoro alquanto diffusa, determinata da esigenze produttive che impongono che l’attività venga effettuata a ciclo continuo (o quasi). Recentemente, il lavoro su turni ha ampliato il suo tradizionale ambito di applicazione venendo utilizzato anche in settori non strettamente “essenziali”, per soddisfare le nuove esigenze della collettività. Il lavoro a turni è disciplinato dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e dalla contrattazione collettiva cui la legge fa rinvio…
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Spesso la rilevazione di comportamenti inadempienti o fraudolenti da parte dei dipendenti si fonda su documenti.
Tipico il caso dell'analisi dei report del personale viaggiante di cui si esaminano le visite effettuate, i percorsi compiuti e i rimborsi spese richiesti.
Se le verifiche evidenziano delle anomalie, occorre procedere disciplinarmente per perseguire le condotte inadempienti dei dipendenti…