Area
Diritto del Lavoro

Topic
Gestione Rapporto Lavoro

Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N° 204

20 marzo 2024

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Il lavoro a domicilio: disciplina legale e contrattuale

Nozione e inquadramento

È lavoratore a domicilio chi, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori (art. 1 L. 877/73).

Costituisce condizione essenziale per la stipulazione del contratto l'iscrizione del lavoratore all'apposito Registro dei lavoratori a domicilio.

Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede in zone di montagna e che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi e non lavoratori a domicilio (art. 59, c. 15, L. 449/97; Cass. 16 ottobre 2006 n. 22129).

Possono stipulare contratti di lavoro a domicilio tutti gli imprenditori che hanno l'esigenza di "esternalizzare" taluni processi produttivi.

Le aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro non possono, invece, fare ricorso al lavoro a domicilio per un anno dall'ultimo licenziamento o sospensione (art. 2, c. 2, L. 877/73).

Al fine di impedire la costituzione di piccole imprese che interpongono un diaframma tra lavoratori a domicilio ed impresa che effettivamente utilizza le loro prestazioni, i datori di lavoro non possono avvalersi dell'opera di mediatori o di intermediari.

In caso di violazione di tale divieto, sia i mediatori/intermediari sia i lavoratori a domicilio sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività (art. 2, c. 4, L. 877/73).

Un lavoratore a domicilio può ricevere l'incarico di realizzare qualsiasi tipo di lavorazione, soprattutto quelle che non richiedono un lungo e complesso processo produttivo.

Non è possibile stipulare un contratto di lavoro a domicilio nel caso in cui la lavorazione comporti l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore o dei familiari (art. 2, c. 1, L. 877/73).

La subordinazione

Il rapporto di lavoro a domicilio ha natura subordinata, ma il potere che il datore di lavoro esercita nei confronti del lavoratore non corrisponde esattamente alla "eterodirezione" che caratterizza la generalità dei rapporti di lavoro subordinato.

Gli aspetti che qualificano la subordinazione nel lavoro a domicilio (c.d. subordinazione tecnica o attenuata) sono i seguenti:

Direttive
Il lavoratore deve rispettare le direttive del datore di lavoro circa modalità di esecuzione, caratteristiche e requisiti del lavoro da svolgere.
Le direttive possono essere impartite:
• anche solo inizialmente una volta per tutte e non è necessario che siano specifiche e analitiche (Cass. 23 settembre 1998 n. 9516)
• mediante consegna di un modello da riprodurre in tutti i particolari, per escludere margini di autonomia esecutiva (Cass. 24 febbraio 2005 n. 3835)

Controllo
Il controllo del datore di lavoro deve manifestarsi alla riconsegna del lavoro (Cass. 4 febbraio 1993 n. 1361).
In tale fase il contratto può prevedere che il datore di lavoro richieda il rinnovo dell'esecuzione del prodotto non conforme alle prescrizioni impartite o al campione (Cass. 3 novembre 1995 n. 11431)

Inserimento nell’organizzazione aziendale
Il lavoratore a domicilio è inserito continuativamente nel ciclo produttivo dell'azienda, in qualità di elemento integrativo, anche se esterno.
Perché tale condizione si realizzi è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda.
Il lavoro a domicilio, infatti, configura una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore rileva per la funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda (Cass. 21 ottobre 2010 n. 21625; Cass. 12 marzo 2007 n. 5693)

Personalità della prestazione
Il lavoratore deve svolgere personalmente la propria prestazione; può avvalersi di membri della famiglia conviventi e a carico (art. 1, c. 1, L. 877/73; Cass. 15 novembre 2004 n. 21594), con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti.
Tuttavia, è stato anche ritenuto compatibile con la subordinazione l'utilizzo di collaboratori esterni, sempre che esso non concretizzi un'organizzazione imprenditoriale (Cass. 5 gennaio 1995 n. 151)

Se la quantità di lavoro dedotta nel contratto di lavoro a domicilio è tale da non impegnare il lavoratore per un tempo pari al normale orario di lavoro, lo stesso contratto è compatibile con un altro rapporto di lavoro subordinato part-time.

Infatti la retribuzione del lavoratore a domicilio viene determinata attraverso le tariffe di cottimo pieno, applicabili alla sola quantità di lavoro svolta e non al tempo impiegato e alla durata della prestazione (Risp. Interpello Min. Lav. 16 giugno 2008 n. 19).

Nei casi di dubbia qualificazione giuridica è utile considerare anche la volontà delle parti e altri elementi capaci di caratterizzare il rapporto in termini di subordinazione o autonomia (Cass. 11 maggio 2002 n. 6803).

Se i dubbi persistono la giurisprudenza qualifica il rapporto come a domicilio (Cass. 5 marzo 2001 n. 3200; Cass. 18 giugno 1999 n. 6150).

Informazione sindacale

Da alcuni contratti collettivi sono previste procedure di informazione sindacale.

CCNL Procedure sindacali
Calzature Comunicazione a RSU e Sindacati territoriali su dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro, con relativo indirizzo.
Dati e indirizzi devono essere tempestivamente aggiornati.
Le aziende devono comunicare inoltre tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno
Gomma/Plastica Comunicazione annuale alla RSU delle ipotesi di ricorso al lavoro a domicilio
Grafica/Editoria Comunicazione dei nominativi dei lavoratori a domicilio e tipologia di attività svolta
Legno/Arredamento Comunicazione annuale (a cura delle Associazioni territoriali imprenditoriali) a Sindacati provinciali dei nominativi di aziende, lavoratori a domicilio e tipologia di prodotti commissionati
Tessile Abbigliamento Confezioni Comunicazione a RSU e Sindacati provinciali dei dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo.
Dati e indirizzi devono essere periodicamente aggiornati. Le aziende devono fornire inoltre tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno

Comunicazione al ministero del Lavoro (art. 1, c. 1180, L. 296/2006)
Il datore di lavoro deve comunicare al ministero del Lavoro l'instaurazione, la trasformazione, la cessazione del rapporto con il lavoratore a domicilio, secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Disciplina del rapporto

Luogo di lavoro (art. 1 L. 877/73)
La prestazione deve svolgersi nel domicilio del lavoratore o in locali di cui lo stesso abbia la disponibilità.
Se i locali nei quali si svolge la prestazione appartengono al datore di lavoro, oppure per il loro uso quest'ultimo riceve dal lavoratore un compenso, si applica tra le parti la disciplina prevista per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato (Cass. 2 dicembre 1988 n. 6520).

Obblighi del lavoratore (art. 11 L. 877/73)
Il lavoratore a domicilio, nell'esecuzione del contratto, deve adempiere ai seguenti obblighi nei confronti del proprio datore di lavoro:
• diligenza e rispetto delle istruzioni fornitegli dal datore di lavoro;
• custodia del segreto sui modelli di lavoro affidatigli;
• divieto di concorrenza, nel caso in cui la quantità del lavoro affidato sia tale da assicurare al lavoratore una prestazione continuativa corrispondente al normale orario di lavoro, come definito dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.

Trattamento economico (art. 8 L. 877/73)
Non essendo possibile accertare l'orario di lavoro osservato, il calcolo della retribuzione deve avvenire sulla base di c.d. tariffe di cottimo pieno.
Generalmente esse sono fissate dai contratti collettivi sulla base del tempo impiegato da un lavoratore di normale capacità lavorativa ad eseguire la lavorazione oggetto della commessa. L'unità di tempo può essere il minuto, l'ora, il giorno o il mese.
Normalmente i contratti collettivi prevedono anche specifiche maggiorazioni, in percentuale sulla retribuzione, corrispondenti a:
• tredicesima, ferie, festività e TFR;
• rimborso spese per l'uso di macchine, energia, locali ed accessori;
• lavoro notturno, festivo, ecc.
A seconda del contratto collettivo applicato, il TFR può essere corrisposto alla scadenza di ciascun periodo di paga, al momento della risoluzione del rapporto o alla scadenza delle singole commesse.
La maggior parte dei contratti collettivi stabilisce che il TFR debba essere calcolato dividendo la retribuzione per 13,5.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo deve essere comprensiva della retribuzione di cottimo e delle maggiorazioni eventualmente previste dai contratti collettivi (tredicesima, ferie e festività sono computabili ai fini del TFR).

Altri aspetti del rapporto
Per quanto non regolamentato dalla legge (L. 877/73), si deve fare riferimento ai contratti collettivi o alla normativa generale riguardante il rapporto di lavoro subordinato, ove compatibile con la specialità del lavoro a domicilio (art. 2128 c.c.).


Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 204 del 20 Marzo 2024 - da Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

Immagine di apertura: elaborazione su foto di Foto di Bishnu Sarangi da Pixabay
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay