Area
Diritto del Lavoro

Topic
Risoluzione Rapporto Lavoro

Antonio Martinelli

N° 205

27 marzo 2024

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Il datore di lavoro deve offrire alla visione del lavoratore i documenti sul procedimento disciplinare?

La Corte di Cassazione, soffermandosi sul licenziamento per giusta causa, sottolinea come (Cass. civ., sez. lavoro, sent. 17.05.2023, n.13492) “nel procedimento disciplinare nonostante l’articolo 7 st. lav. non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, in consultazione, i documenti aziendali, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, laddove l’esame della documentazione sia necessario per la preparazione di un’adeguata difesa dello stesso, il datore di lavoro, sulla base dei principi di correttezza e buona fede, è tenuto a mostrare la documentazione in parola”.

La questione, giunta fino davanti alla Suprema Corte, riguardava il licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente, la quale era stata sorpresa, in più di un’occasione, mediante l’utilizzo dell’impianto audiovisivo installato dalla resistente, a sottrarre somme di denaro dalle casse della società mediante abili, oltre che collaudati, stratagemmi.

Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, a causa della mancata individuazione, da parte della ricorrente, di violazioni specifiche delle regole di interpretazione negoziale dell’accordo sindacale in materia di audiovisivi, limitandosi la stessa a prospettare una mera differente esegesi della lettera del medesimo.

La pronuncia in commento, tuttavia, è interessante, poiché la Suprema Corte non ha mancato di avvalorare l’interpretazione del citato accordo offerta da parte dei giudici di seconde cure.

Questi ultimi, a detta della Corte, hanno fornito una interpretazione ragionevole dell’accordo sindacale, reputando legittimo l’utilizzo delle riprese video nei soli casi di “particolare rilevanza e gravità nonché a seguito di un’istruttoria”, scongiurando quindi ogni eventuale abuso da parte del datore di lavoro.

La Suprema Corte ha inoltre dichiarato infondato il ricorso incidentale proposto da parte resistente, andando ad individuare un sostanziale obbligo, da parte del datore di lavoro, di fornire al lavoratore, che ne faccia semplice richiesta, i filmati - e più in generale i documenti - utilizzati per istruire il procedimento disciplinare (cfr. Cass. civ, sez. lavoro, Sent. 23304/2013).

A tal proposito, ad avviso della Corte, non è convincente la tesi della resistente, secondo la quale il lavoratore avrebbe dovuto presentare una richiesta qualificata dei filmati, adducendo specifiche motivazioni, data la particolarità del materiale audiovisivo; né tantomeno il diniego di visione delle riprese audiovisive può basarsi sulla facoltà del lavoratore di richiederne la successiva esibizione (ex art. 210 c.p.c.) nelle more del giudizio, (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, Ord. 27093/2018).

In definitiva, l’omessa consegna della documentazione relativa al procedimento disciplinare, nel corso dell’audizione del dipendente, è suscettibile di determinare una lesione del diritto alla difesa del medesimo, che rende legittima la violazione procedurale individuata dalla Corte di merito e così la tutela da quest’ultima accordata.

In conclusione la Corte di Cassazione, richiamando i principi di correttezza e buona fede, che devono guidare l’esecuzione del contratto di lavoro, integra le previsioni legislative, spingendosi ad imporre al datore di lavoro l’obbligo di offrire i documenti relativi al procedimento disciplinare.

In un’ottica di buona fede, detto principio può apparire condivisibile, purché, tuttavia, venga garantito il necessario contemperamento degli interessi di entrambe le parti del contratto di lavoro.

È auspicabile, pertanto, che detto principio non venga applicato in via generalizzata (ad es. quando la contestazione disciplinare è sufficientemente specifica), ma solo nelle ipotesi in cui l’esibizione documentale risulti effettivamente indispensabile per assicurare una adeguata difesa del lavoratore, così come specificato dalla Corte.

Diversamente si rischia di ingessare eccessivamente il procedimento disciplinare.


Tratto da "Sentenze e Commenti" - 171 - Novembre 2023- Uno dei servizi dell'Abbonamento ISPER

Immagine di apertura: elaborazione su Foto di Angelo Giordano da Pixabay
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay