App di messaggistica e rapporti di lavoro: limiti e suggerimenti
L’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea, tra cui, ad esempio, le App Whatsapp o Telegram, si è progressivamente radicato all’interno dei rapporti di lavoro, divenendo uno strumento diffuso e comune nella maggior parte delle aziende, dato che garantisce l’istantaneità delle comunicazioni e una sorta di “tracciabilità” più o meno attendibile.
È ormai consuetudine consolidata che il datore di lavoro usi le app di messaggistica per impartire ordini di servizio, indicazioni operative e organizzative e consenta ai lavoratori di comunicare ritardi, assenze per malattia (trasmettendo tempestivamente i numeri di protocollo relativi ai certificati medici) attraverso tali strumenti.
Tuttavia, nonostante questa prassi consolidata e su cui il Legislatore non ha, al momento, ritenuto di dover fissare dei “paletti”, la Suprema Corte, con la sentenza n.32283 dell’11 dicembre 2025 ha fornito alcune indicazioni operative che possono essere preziose al datore di lavoro per gestire correttamente il contenuto di tali chat.
Secondo la Cassazione, la chat aziendale, se utilizzata tramite account aziendale, per comunicazioni di servizio, può qualificarsi come “strumento di lavoro” ai sensi dell’art. 4, co. 2, Statuto dei lavoratori.
Il fatto che la piattaforma consenta anche usi privati non ne esclude, di per sé, tale natura.
Le conversazioni possono essere utilizzate a fini disciplinari a condizione che:
- il lavoratore sia stato preventivamente e adeguatamente informato sulle modalità d’uso degli strumenti e sull’eventuale effettuazione dei controlli;
- il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto della normativa privacy;
- tali regole risultino chiaramente definite in policy aziendali, accessibili e richiamate nei contratti di lavoro.
Ciò significa che, onde evitare problematiche, occorrerebbe, se non giungere al punto (probabilmente eccessivamente oneroso finanziariamente) di fornire ai dipendenti smartphone aziendali con chat aziendali predefinite, ove ricevere indicazioni e direttive, perlomeno creare e gestire la chat aziendale che poi i dipendenti utilizzeranno sui dispositivi personali, impedendo una sorta di autogestione da parte dei singoli team.
Sempre in tema di chat di messaggistica e rapporto di lavoro, il Tribunale di Udine con sentenza 167/2026 del 13 aprile 2026 ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento disciplinare comminato per assenza ingiustificata, in quanto non essendo presente in quei giorni la sua referente, una lavoratrice aveva comunicato la necessità di assentarsi via whatsapp ad un sostituto del suo responsabile, che non le aveva manifestato alcuna controindicazione.
Secondo il Tribunale friulano il fatto che l’azienda, in base ad una nota interna, prevedeva che le comunicazioni di assenza da parte dei dipendenti avvenissero solo tramite e-mail, non comprendendo anche le App di messaggistica, non costituisce un argomento tale da legittimare la risoluzione del rapporto.
A parere del Giudice di primo grado, infatti, lo scambio di messaggi tramite chat dimostra che lo scopo della direttiva aziendale - ovvero conoscere in anticipo le assenze così da poter organizzare la sostituzione - era stato, comunque, raggiunto e, al fine di valutare la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dalla lavoratrice, ciò rileva maggiormente rispetto al corretto adempimento di una procedura formale.
Dalla lettura delle due sentenze in commento appare evidente come l’utilizzo di App di messaggistica istantanea per non ingenerare conflitti e costosi contenziosi, in ambito lavorativo, vada puntualmente disciplinato e gestito con dovizia di attenzione a livello aziendale, non permettendo una gestione “allegra” da parte degli stessi lavoratori e adottando policy ad hoc che fissino limiti e modalità di utilizzo.
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 282 Maggio 2026 - da Adlabor Studio Goffredo e Associati - Partner ISPER
Immagine di apertura: elaborazione su Immagine generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay

