ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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La nozione di azienda, già indicata codicisticamente come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.), é stata emancipata da tale definizione, delineandone una propria ai fini dell’applicabilità della disciplina sulla sua circolazione, unitamente ad una estesa nozione di “trasferimento”. Abbandonando il richiamo di nozione di azienda di cui all'art. 2555, è del tutto evidente che già con le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 2112, c.c., D.Lgs. 18/2001, si accoglie una nozione semplicistica di "azienda" contenente l'operatività della tutela lavoristica nel trasferimento d'azienda anche nei trasferimenti di attività non più identificata solo come "complesso di beni", ma anche di quell'attività dove i beni materiali rappresentano una piccola componente rispetto all'attività economica organizzata, consentendo ugualmente l'inizio o la prosecuzione dell'esercizio imprenditoriale. …
Leggi tuttoLa Corte di Cassazione ha statuito che “È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore in malattia che svolge attività extralavorativa idonea a pregiudicare la ripresa del servizio, poiché in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede, nonché di fedeltà e diligenza”.…
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Il comporto è un istituto che prevede la facoltà per l’imprenditore di recedere dal contratto di lavoro decorso un determinato periodo.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto di lavoro e a riconoscere il trattamento di malattia “nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità”.
Ove però il lavoratore versi in malattia per un tempo prolungato è possibile, per il datore di lavoro, licenziare il dipendente per il cosiddetto “superamento del periodo di comporto”.…
Il mondo sta cambiando rapidamente.
Per essere al passo e creare il tipo di posto di lavoro dove le persone possano evolvere, c’è bisogno che i leader agiscono come veri Multiplier, stimolando l’intelligenza e la capacità collettiva su ampia scala…
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 maggio 2020 n. 8948, ha riconosciuto l’indennizzabilità delle patologie psichiche provocate da condotte vessatorie perpetrate ai danni del lavoratore da parte del datore di lavoro, dei superiori gerarchici o dei colleghi, altrimenti definite mobbing. Tale fenomeno, invero, volto ad estromettere il prestatore di lavoro mobbizzato dal contesto lavorativo, e che può provocare lo sviluppo di conseguenze negative di ordine psico-fisico, è ritenuto risarcibile quale violazione dell’art. 2087 c.c.…
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