Area
Diritto del Lavoro

Topic
Gestione Rapporto Lavoro

Alma Agnese Rinaldi

N° 132

7 luglio 2022

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Applicabilità delle tutele a protezione dei lavoratori nella disciplina del trasferimento d’azienda - 4

4ª di 4 parti


Responsabilità solidale di cedente e cessionario per i diritti maturati dal lavoratore


La conservazione dei diritti già maturati dal lavoratore nel momento del trasferimento dell’azienda gode nel regime di cui all’art. 2112 c.c. di una particolare garanzia di soddisfacimento rappresentata dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario.

Per i crediti dei lavoratori infatti, la disciplina speciale deroga alla disciplina ex art. 2560 c.c.; i debiti del cedente nei confronti del lavoratore trasferito passano al cessionario anche se da questi non conosciuti o conoscibili al momento del trasferimento perché non registrati nelle scritture contabili.

Per essi rimane inoltre responsabile anche il cedente, in conseguenza della scelta del legislatore che, sebbene contemplata, non è inderogabilmente imposta dalla direttiva 2001/25 (è invece inderogabile la previsione del trasferimento al cessionario dei diritti ed obblighi derivanti dal rapporto).

Sebbene la norma abbia previsto la garanzia ex lege del cessionario, al quale il lavoratore può rivolgersi per il soddisfacimento dei debiti pregressi anche in via principale, nei rapporti interni il responsabile dell’obbligazione rimane il cedente, salva diversa regolamentazione tra le parti.

Aldilà della questione circa la riconducibilità del comma 2 dell’art. 2112 c.c. ad una vicenda successoria nel debito da lavoro, l’aspetto più controverso riguarda l’applicabilità della disciplina sulle obbligazioni solidali al rapporto trilaterale creatosi.

La giurisprudenza di legittimità, escludendo l’applicabilità della norma del 1304 c.c. relativamente agli effetti della transazione nei confronti del condebitore solidale a patto che questi dichiari di avvalersene, ha sottolineato la differenza tra la solidarietà che sorge in occasione del trasferimento d’azienda e quella genetica prevista dall’art. 1304 c.c.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione il concetto di solidarietà richiesto dall’art. 1304 c.c. richiede il presupposto di un concorso di più cause concorrenti nello stesso evento dannoso sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

È necessario dunque una contestualità, da intendersi in senso giuridico, dei comportamenti dei soggetti passivi dell’obbligazione e una esistenza di questi ultimi al momento della conciliazione, ai fini della possibilità di ravvisare in capo al condebitore il diritto potestativo di avvalersi della transazione e, successivamente, di esercitarlo.

La responsabilità del cessionario ex art. 2112 c.c. sorge, invece, al momento dell’acquisto della titolarità dell’azienda ceduta e si connota quale rafforzamento della responsabilità del cedente che sia attua con l’aggiunta di un nuovo debitore a garanzia di una obbligazione che rimane del cedente, con conseguente applicabilità delle norme in materia di obbligazioni solidali.

La responsabilità tra cedente e cessionario ex art. 2112 c.c. rappresenta pertanto un’ipotesi peculiare di solidarietà ex lege, con caratteristiche proprie sue alla quali non è automaticamente ed interamente applicabile la disciplina codicistica sulle obbligazioni solidali dovendosi escludere, ad esempio, l’applicabilità dell’art. 1304 c.c.

Tra i fatti illeciti del cedente per i quali rimane obbligato il cessionario vi è anche l’omesso o irregolare versamento di contributi da cui possa sorgere il diritto per il lavoratore al risarcimento del danno.

Il debito nei confronti dell’Istituto previdenziale per i contributi non pagati dal cedente quale debito inerente all’esercizio dell’azienda, resta invece soggetto alla disciplina ex art. 2560 c.c. e per esso non opera automaticamente la responsabilità del cessionario.

Inoltre secondo la giurisprudenza più recente la responsabilità solidale tra cedente e cessionario si estende anche alla quota di trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo svolto alle dipendenze del cedente rimanendo, com’è ovvio, il cessionario l’unico obbligato per la quota maturata nel periodo successivo, a differenza di quanto stabilito dal precedente orientamento giurisprudenziale che vedeva il cessionario come unico obbligato tenuto conto della maturazione del TFR solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Questo orientamento è stato abbandonato muovendo dalla considerazione del carattere retributivo del trattamento di fine rapporto e della sua natura di istituto di retribuzione differita.


Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 132 Giugno 2022 - da Alma Agnese Rinaldi

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