ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento disciplinare in presenza di condotte che alterano i sistemi di controllo aziendale.
La Corte conferma che la prova può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, senza necessità di evidenze dirette.
Particolarmente rilevante è il principio secondo cui la neutralizzazione dei sistemi di vigilanza rende consumato il fatto, anche in assenza di uscita del bene dall’azienda.
La decisione ribadisce inoltre che la lesione del vincolo fiduciario prevale sull’entità economica del danno.
Restano aperti, tuttavia, interrogativi sul bilanciamento tra efficacia probatoria e tutela difensiva del lavoratore.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’affidamento del datore di lavoro nel giudizio di inidoneità espresso dal medico competente.
Pur rappresentando un elemento tecnico essenziale nella valutazione della compatibilità tra salute e mansione, il parere sanitario non esonera automaticamente l’azienda da responsabilità in caso di licenziamento illegittimo.
Il datore di lavoro deve infatti dimostrare di aver effettuato tutte le verifiche e le misure organizzative ragionevolmente esigibili, incluse eventuali soluzioni alternative al recesso.
La decisione ribadisce che il giudizio medico non costituisce uno “schermo” automatico rispetto alle conseguenze risarcitorie del licenziamento.
La sentenza n. 28366/2025 della Corte di Cassazione offre una ricostruzione rigorosa dei presupposti di illegittimità del licenziamento disciplinare nelle ipotesi soggette alla tutela indennitaria di cui all’art. 18, commi 4 e 5, St. lav.
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Con l’ordinanza n. 13748/2025, la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice responsabile di molestie sessuali verbali ai danni di un collega.
La Corte valorizza il rispetto della dignità personale come fondamento del rapporto di lavoro, richiamando l’art. 2119 c.c., la normativa antidiscriminatoria e il codice di condotta aziendale.
Il potere disciplinare, anche in assenza di precedenti, trova giustificazione nella tutela dei diritti fondamentali e nella necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.
La Corte di Cassazione prosegue, seppure con qualche sottile contraddizione, a dare seguito al suo recente orientamento per cui una conciliazione sindacale avvenuta nei locali della sede aziendale non gode dei requisiti di validità ed efficacia, attesa la carenza del requisito della c.d. “sede protetta”.
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