Inidoneità alla mansione e licenziamento: i limiti dell’affidamento nel giudizio del medico competente
La sentenza della Corte di cassazione n. 4624/2026 affronta il tema del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione e, in particolare, il rapporto tra giudizio del medico competente e responsabilità del datore di lavoro.
La Corte chiarisce che il parere sanitario rappresenta un elemento tecnico essenziale nella valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e attività lavorativa, ma non è sufficiente, di per sé, a escludere la responsabilità datoriale in caso di licenziamento illegittimo.
Il datore di lavoro, infatti, risponde secondo le regole generali dell’inadempimento contrattuale e deve dimostrare di aver adottato tutte le verifiche e le misure organizzative ragionevolmente esigibili prima di procedere al recesso.
La decisione assume particolare rilievo per la gestione aziendale delle situazioni di inidoneità, riaffermando che il giudizio del medico competente non costituisce uno “schermo” automatico rispetto alle conseguenze risarcitorie del licenziamento.
1. Il caso e la decisione della Corte
La sentenza n. 4624 del 2 marzo 2026 della Corte di cassazione affronta una questione particolarmente rilevante nella gestione dei rapporti di lavoro: il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni svolte e il rapporto tra giudizio sanitario e responsabilità del datore di lavoro.
La vicenda trae origine dal recesso intimato a un lavoratore addetto ai servizi di vigilanza, dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni dal medico competente.
La Corte d’appello di Venezia aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, ma aveva escluso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ritenendo che il datore di lavoro avesse agito senza colpa avendo fatto affidamento sul giudizio sanitario espresso dal medico competente.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, l’esclusione della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro.
2. Il giudizio di inidoneità e il potere di recesso
La Cassazione parte dalla ricostruzione della decisione della Corte territoriale.
I giudici di merito avevano escluso che la situazione sanitaria del lavoratore integrasse una condizione di disabilità rilevante ai fini della normativa antidiscriminatoria e avevano quindi ritenuto legittimo il licenziamento intimato a seguito del giudizio di inidoneità espresso dal medico competente.
La Suprema Corte non mette in discussione questo punto della decisione.
Il giudizio espresso dal medico competente, infatti, costituisce uno strumento centrale del sistema di prevenzione previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e rappresenta un elemento tecnico essenziale nella valutazione della compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le mansioni affidate.
La giurisprudenza recente ha più volte sottolineato come il giudizio sanitario costituisca un passaggio imprescindibile nel processo decisionale che conduce alla eventuale risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa.
3. Il nodo della responsabilità risarcitoria
Il punto centrale della decisione riguarda però le conseguenze economiche dell’illegittimità del licenziamento.
La Corte d’appello aveva escluso il risarcimento ritenendo che il datore di lavoro non fosse responsabile, poiché aveva semplicemente dato esecuzione al giudizio espresso dal medico competente.
La Cassazione non condivide questa impostazione.
La Corte ricorda che, nel sistema dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, anche nel testo anteriore alla riforma del 2012 applicabile alla fattispecie, l’indennità risarcitoria rappresenta una presunzione di danno conseguente all’illegittimo licenziamento.
La responsabilità datoriale deve quindi essere valutata alla luce delle regole generali dell’inadempimento contrattuale.
Secondo un orientamento ormai consolidato, l’assenza di responsabilità del datore di lavoro può essere riconosciuta solo se questi dimostra che l’inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile, secondo il principio stabilito dall’art. 1218 c.c.
In questo senso la Cassazione richiama alcune recenti pronunce che hanno chiarito come il risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo non presupponga necessariamente la prova di una condotta dolosa o colposa, ma richieda comunque una verifica della imputabilità dell’evento al datore di lavoro.
4. Il ruolo del medico competente e i limiti dell’affidamento
Il profilo più interessante della decisione riguarda il valore del giudizio espresso dal medico competente.
La Cassazione osserva che tale giudizio non può essere considerato automaticamente idoneo ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Il medico competente opera infatti come ausiliario del datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione aziendale e la sua attività si inserisce nel sistema di prevenzione disciplinato dal d.lgs. n. 81 del 2008.
Ne consegue che il datore di lavoro risponde anche degli eventuali errori compiuti dal medico competente, secondo il principio generale sancito dall’art. 1228 c.c., in base al quale il debitore risponde dell’operato degli ausiliari di cui si avvale nell’adempimento delle proprie obbligazioni.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che il giudizio sanitario non è insindacabile e che il giudice può verificarne l’attendibilità alla luce degli altri elementi istruttori disponibili.
In questo senso la Cassazione richiama alcune pronunce che hanno ribadito il potere del giudice di merito di valutare criticamente le conclusioni degli accertamenti sanitari e delle consulenze tecniche, tra cui Cass. n. 9158 del 2022 e Cass. n. 822 del 2020.
5. La necessità di una verifica effettiva da parte del datore di lavoro
La decisione evidenzia che il datore di lavoro non può limitarsi ad accettare passivamente il giudizio del medico competente, soprattutto quando da tale valutazione dipende una decisione così incisiva come il licenziamento.
Il sistema normativo prevede infatti specifici strumenti di controllo del giudizio sanitario. L’art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 consente al lavoratore di impugnare la valutazione del medico competente davanti all’autorità sanitaria territorialmente competente.
Ciò dimostra che tale giudizio non è definitivo né vincolante, ma può essere sottoposto a verifica.
In questa prospettiva la Cassazione richiama l’orientamento espresso in Cass. n. 6497 del 2021, che ha sottolineato l’obbligo del datore di lavoro di verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute prima di procedere al licenziamento.
Analogo principio è stato ribadito da Cass. n. 29289 del 2019, che ha evidenziato come il recesso costituisca una soluzione estrema, praticabile solo quando non siano possibili soluzioni organizzative alternative.
6. Le conseguenze della decisione
Alla luce di queste considerazioni la Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro sulla base del solo affidamento nel giudizio del medico competente.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza rinviando alla Corte d’appello di Venezia affinché riesamini la questione alla luce dei principi enunciati.
La decisione assume particolare rilievo per le imprese e per i responsabili delle risorse umane perché chiarisce che il giudizio di inidoneità espresso dal medico competente rappresenta un elemento essenziale nella gestione del rapporto di lavoro, ma non può essere considerato una sorta di “schermo” idoneo a escludere automaticamente la responsabilità del datore di lavoro.
Anche in presenza di una valutazione sanitaria formalmente corretta, il datore resta tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le verifiche e le misure ragionevolmente esigibili prima di giungere alla decisione espulsiva.
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 276 Marzo 2026 - da Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria
Immagine di apertura: elaborazione su Immagine generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay

