L’istituto della trasferta: nozione e casi particolari
Adlabor
L’istituto della trasferta trova applicazione quando un lavoratore viene inviato in missione in località diversa da quella in cui normalmente opera.
La trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale, mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità sul punto si espressa più volte affermando che…
Applicabilità delle tutele a protezione dei lavoratori nella disciplina del trasferimento d’azienda - 4
Alma Agnese Rinaldi
La conservazione dei diritti già maturati dal lavoratore nel momento del trasferimento dell’azienda gode nel regime di cui all’art. 2112 c.c. di una particolare garanzia di soddisfacimento rappresentata dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Per i crediti dei lavoratori infatti, la disciplina speciale deroga alla disciplina ex art. 2560 c.c.; i debiti del cedente nei confronti del lavoratore trasferito passano al cessionario anche se da questi non conosciuti o conoscibili al momento del trasferimento…
Leggi tuttoDimissioni per fatti concludenti
Adlabor
Con sentenza n. 20 del 27 maggio 2022, il Tribunale di Udine è tornato ad occuparsi della questione delle assenze dal lavoro non giustificate. Tale sentenza ha ottenuto grande riscontro avendo affermato il principio secondo cui una prolungata assenza dal lavoro, senza alcuna giustificazione, può essere assimilata alle dimissioni per comportamento concludente.…
Leggi tuttoNatura umana e senso del lavoro: una riflessione necessaria1
Luca Pesenti e Giovanni Scansani
A cosa serve il lavoro? Non c’è forse domanda più urgente. Mai come oggi la dignità del lavoro, di ogni lavoro, sembra messa in discussione, minacciata da una impostazione culturale che …
Leggi tuttoApplicabilità delle tutele a protezione dei lavoratori nella disciplina del trasferimento d’azienda - 3
Alma Agnese Rinaldi
A fronte di una duplicità di rapporti dunque, uno - de iure - ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto già cessionario, effettivo utilizzatore, la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica giacché, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n’è un’altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell’originario datore, con il quale rapporto di lavoro è stato de iure, anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto, ripristinato…
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