ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Una recente ordinanza della Corte di cassazione affronta uno dei temi più delicati del contenzioso lavoristico: la configurazione del danno da demansionamento e i criteri per la sua liquidazione, in presenza di condotte datoriali illegittime ma anche di comportamenti del lavoratore idonei a incidere sul quantum risarcitorio.
La pronuncia offre spunti di particolare interesse sia sul piano probatorio sia su quello della qualificazione delle diverse voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale e richiama tutti gli operatori ad un uso consapevole e tecnicamente rigoroso delle categorie risarcitorie, nella consapevolezza che il demansionamento continua a essere una delle forme più insidiose di lesione della dignità professionale del lavoratore.
Il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione senza precedenti.
La combinazione tra avanzamenti tecnologici, incertezze economiche, urgenze ambientali, dinamiche geopolitiche e mutamenti demografici sta riscrivendo le regole della domanda e dell’offerta di lavoro a livello globale.
La sentenza n. 28366/2025 della Corte di Cassazione offre una ricostruzione rigorosa dei presupposti di illegittimità del licenziamento disciplinare nelle ipotesi soggette alla tutela indennitaria di cui all’art. 18, commi 4 e 5, St. lav.
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Il diritto del lavoro italiano tutela il lavoratore che intenda perfezionare la propria posizione professionale e culturale, frequentando dei corsi di studi.
L’art. 10 della Legge 300/1970 prevede alcune agevolazioni alla frequenza dei corsi e alla partecipazione agli esami del lavoratore-studente.
Ma cosa accade qualora il lavoratore-studente frequenti un corso di studio promosso da una Università telematica con corsi on-line in modalità asincrona?
Il datore di lavoro è tenuto a concedere anche in tale fattispecie i permessi studio?
L’ordinanza in commento si inserisce nel filone delle pronunce volte a delimitare il perimetro applicativo dell’art. 100 c.p.c., riaffermando la funzione di questa disposizione come condizione di serietà e di proporzionalità dell’accesso alla tutela giurisdizionale.
La Corte di cassazione ne fa applicazione in un caso peculiare, in cui il datore di lavoro aveva tentato di utilizzare il processo non per la tutela di un diritto leso, ma come strumento di verifica preliminare dell’esistenza di presupposti fattuali di un eventuale illecito disciplinare.