ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Una recente ordinanza della Corte di cassazione affronta uno dei temi più delicati del contenzioso lavoristico: la configurazione del danno da demansionamento e i criteri per la sua liquidazione, in presenza di condotte datoriali illegittime ma anche di comportamenti del lavoratore idonei a incidere sul quantum risarcitorio.
La pronuncia offre spunti di particolare interesse sia sul piano probatorio sia su quello della qualificazione delle diverse voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale e richiama tutti gli operatori ad un uso consapevole e tecnicamente rigoroso delle categorie risarcitorie, nella consapevolezza che il demansionamento continua a essere una delle forme più insidiose di lesione della dignità professionale del lavoratore.
Una recente sentenza della Suprema Corte di cassazione afferma che un lavoratore affetto da una malattia particolarmente grave, che non concorre alla formazione del periodo di comporto, non può comunicare all’azienda il proprio stato di salute tramite frammentari messaggi di whatsapp.
La corretta gestione delle assenze per gravi patologie comporterà l’onere per il lavoratore di comunicare il proprio stato patologico attraverso canali formali e con documentazione medica completa e precisa.
Il divieto di fumo, per quanto attiene i luoghi ove siano impiegati lavoratori subordinati, sussiste in primo luogo come conseguenza dell’obbligo di osservanza della normativa in tema di sicurezza e igiene sul lavoro che grava sul datore di lavoro che è tenuto a rendere effettivamente vigente in azienda il divieto di fumo.
Ma, sotto il profilo disciplinare, fino a dove può spingersi un datore di lavoro nei confronti di un dipendente che sia stato colto a fumare all’interno dei locali aziendali, violando la disciplina vigente?
Il superminimo è una delle voci che compongono la retribuzione di un lavoratore subordinato.
La sua concessione può derivare dalla contrattazione collettiva, oppure dalla stipula di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, o da una concessione unilaterale del datore di lavoro.
Il superminimo, che rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita, risponde a due principali finalità.
In generale, nel nostro ordinamento il lavoratore deve essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto, o a mansioni equivalenti o perlomeno a mansioni diverse ma riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale del dipendente.
L’evidente ratio della norma è garantire la tutela della professionalità e del know-how del lavoratore che subirebbe una illegittima compressione e deterioramento, laddove il datore di lavoro lo adibisca definitivamente a mansioni inferiori.
Tuttavia, la richiesta del datore di lavoro di svolgere attività di livello inferiore rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro individuale, non costituisce un effettivo demansionamento per il lavoratore, laddove la richiesta di svolgimento di mansioni inferiori, rispetto a quelle per cui è stato assunto, non comporti una modifica totale delle mansioni originarie.