ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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La sentenza n. 28366/2025 della Corte di Cassazione offre una ricostruzione rigorosa dei presupposti di illegittimità del licenziamento disciplinare nelle ipotesi soggette alla tutela indennitaria di cui all’art. 18, commi 4 e 5, St. lav.
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Il diritto del lavoro italiano tutela il lavoratore che intenda perfezionare la propria posizione professionale e culturale, frequentando dei corsi di studi.
L’art. 10 della Legge 300/1970 prevede alcune agevolazioni alla frequenza dei corsi e alla partecipazione agli esami del lavoratore-studente.
Ma cosa accade qualora il lavoratore-studente frequenti un corso di studio promosso da una Università telematica con corsi on-line in modalità asincrona?
Il datore di lavoro è tenuto a concedere anche in tale fattispecie i permessi studio?
L’ordinanza in commento si inserisce nel filone delle pronunce volte a delimitare il perimetro applicativo dell’art. 100 c.p.c., riaffermando la funzione di questa disposizione come condizione di serietà e di proporzionalità dell’accesso alla tutela giurisdizionale.
La Corte di cassazione ne fa applicazione in un caso peculiare, in cui il datore di lavoro aveva tentato di utilizzare il processo non per la tutela di un diritto leso, ma come strumento di verifica preliminare dell’esistenza di presupposti fattuali di un eventuale illecito disciplinare.
Una recente sentenza della Suprema Corte di cassazione afferma che un lavoratore affetto da una malattia particolarmente grave, che non concorre alla formazione del periodo di comporto, non può comunicare all’azienda il proprio stato di salute tramite frammentari messaggi di whatsapp.
La corretta gestione delle assenze per gravi patologie comporterà l’onere per il lavoratore di comunicare il proprio stato patologico attraverso canali formali e con documentazione medica completa e precisa.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto ad un interpello relativo all’assoggettamento fiscale della NASpI.
L’Agenzia ha chiarito che l'indennità di disoccupazione NASpI non rientra nel regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati e per questo motivo le somme percepite a titolo di NASpI debbano essere tassate in maniera ordinaria.