ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Nei confronti dei lavoratori italiani distaccati o trasferiti all'estero, la tassazione dei redditi di lavoro dipendente ivi prodotti, viene determinata con un criterio diverso, rispetto a quello applicato per le prestazioni rese in Italia: il calcolo si effettua sulla base di "retribuzioni convenzionali".
Questo criterio viene inoltre utilizzato per la determinazione della base imponibile utile al versamento dei contributi sociali in Italia.
In questa sede vorrei esaminare l'applicazione del Decreto interministeriale, emanato il 28 febbraio 2023 dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia, relativamente all'ambito fiscale e a quello previdenziale…
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, ritenendo non valido il certificato medico redatto all’estero privo di apposita «Apostille», (ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana…
Leggi tuttoPer evitare che i dipendenti distaccati all'estero subiscano sul reddito prodotto all'estero una duplice imposizione è intervenuto il legislatore italiano. La norma definita prevede che "ai fini del calcolo dei contributi per i regimi assicurativi, per i lavoratori italiani operanti all'estero, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, siano determinate retribuzioni convenzionali fissate con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei"…
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Il trattamento riconosciuto al lavoratore per prestazioni richieste in uno stato estero, viene definito considerando due fattori importanti: il fattore temporale e l'elemento spaziale.
Esaminando l'ambito temporale, si deve assumere come riferimento la durata della permanenza all'estero; di solito quando la permanenza è limitata nel tempo si applica l'istituto della trasferta mentre quando le necessità di lavoro prevedono una permanenza estesa nel tempo dobbiamo riferirci al distacco (proprio).
Al momento in cui la prestazione all'estero diviene definitiva, siamo in presenza di trasferimento della sede lavorativa (distacco improprio).
Considerando invece l'ambito spaziale, possiamo avere delle trasferte e dei distacchi all'interno del territorio dello Stato italiano; quando l'esigenza è rivolta fuori dai confini nazionali, dobbiamo verificare se…
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di indennità sostitutiva del preavviso e in particolare se tale indennità debba apportare un ricalcolo delle mensilità aggiuntive e del TFR.
In materia, l’art. 2120 del Codice Civile dispone che…