ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Il Tribunale di Roma, con una recente ordinanza del 20 giugno 2020, ha espresso il seguente principio: “nell'ambito della peculiare emergenza sanitaria da COVID-19 la necessità di controllare un figlio disabile, per il quale risulta certificato il ruolo svolto dalla madre come presenza di fondamentale importanza per il suo equilibrio e stabilità, risulta meglio garantita dalla possibilità per la lavoratrice stessa di svolgere presso la propria residenza, in modalità smart working, i compiti assegnati…
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In termini generali, il datore di lavoro, nell’esercizio dell’attività di impresa, deve invero attenersi al rispetto delle regole cautelari codificate da espresse previsioni normative, ovvero, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, al rispetto delle norme di sicurezza “non scritte”, necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
Ciononostante, il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere in ogni caso dell’infortunio occorso a un proprio dipendente, ove egli abbia improntato la propria condotta al rispetto delle regole cautelari idonee a tutelare l’integrità psicofisica del prestatore di lavoro.
I Rider sono i destinatari di una normativa dedicata, diretta ad assicurare “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi” (o motorini o motocicli e simili) “attraverso piattaforme digitali” (art. 1, D.L. n. 101 del 2019 convertito in L. n. 128 del 2019 che ha inserito il Capo V-bis nel D.lgs. N. 81 del 2015).
Leggi tuttoCon una recente ordinanza del 23 aprile 2020, il Tribunale di Grosseto ha statuito che “accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tantomeno laddove vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute”.
Leggi tuttoL’intervento della Cassazione (la quale ha, peraltro, confermato la giurisprudenza già formatasi sul punto: cfr., tra le altre, Cassazione, 6 agosto 2014, n. 17689; Cassazione, 17 gennaio 2014, n. 898) si rivela di particolare importanza: manca, infatti, nel nostro ordinamento una tipizzazione di tale fattispecie da parte del Legislatore, che ha, quindi, di fatto, demandato alla giurisprudenza il compito di colmare tale lacuna normativa.
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