Area
Diritto del Lavoro

Topic
Giurisprudenza

Maurizio de la Forest de Divonne

N° 47

27 gennaio 2021

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Efficacia soggettiva dei contratti integrativi aziendali e loro applicabilità ai lavoratori aderenti a organizzazioni sindacali dissenzienti

Con la recente pronuncia n. 26509 del 20 novembre 2020, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’efficacia degli accordi integrativi aziendali, ribadendo il principio secondo il quale “i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo”.

Nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha riconosciuto l’efficacia soggettiva erga omnes di tali accordi, in quanto finalizzati a tutelare gli interessi “collettivi” della comunità di lavoro aziendale e, quindi, anche di quei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali contraenti (tra le molte, Cass. civ., n. 12272/2013).

La vicenda traeva origine dal ricorso presentato da taluni lavoratori, dipendenti di una società di trasporti, con mansioni di autista, con il quale i medesimi rivendicavano il riconoscimento delle differenze retributive per lavoro straordinario, calcolate secondo i parametri previsti dal CCNL di categoria applicabile.

Il ricorso in questione veniva, tuttavia, respinto dal Tribunale di Mantova.

La Corte territoriale di Brescia, nel condividere le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, e alla stregua del costante insegnamento sul tema, ha evidenziato che il compenso per lavoro straordinario era stato determinato sulla base della disciplina stabilita con due distinti contratti integrativi aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali, e applicabili, per esplicita volontà contrattuale, a tutti i lavoratori dipendenti della società firmataria.

I ricorrenti, nel contrapporsi all’applicabilità degli accordi integrativi aziendali, osservavano come gli stessi non solo non erano stati da loro specificatamente sottoscritti, ma addirittura contestati e, per tale ragione, non erano loro riferibili. Argomentazione, quest’ultima, non condivisa dai giudici di seconde cure, anche in considerazione di quanto espressamente previsto dal comma 9 dell’art. 11 del CCNL di categoria, a mente del quale “gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi”.

Nello specifico, proseguiva la Corte d’Appello di Brescia, la forfetizzazione dei compensi di lavoro straordinario, ha la natura e l’efficacia di accordo collettivo.

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha condiviso il ragionamento della Corte territoriale, ammettendo che una simile efficacia generalizzata di tali accordi è finalizzata a facilitare la liquidazione del compenso dei lavoratori, che svolgono mansioni discontinue, riconoscendo alla generalità di essi una liquidazione forfettaria, in caso di lavoro straordinario.

Difatti, la ridefinizione dei tempi di lavoro, operata dagli accordi integrativi aziendali, si rendeva necessaria tanto più se si considera che, nell’ambito del lavoro straordinario, prestato dagli autisti adibiti a mansioni discontinue, potesse risultare complesso individuare ciò che andasse effettivamente considerato come prestazione lavorativa.

Inoltre, non risultava che i ricorrenti fossero iscritti ad una organizzazione sindacale diversa e in disaccordo con quelle stipulanti.

In tal caso - nel rispetto del principio fondamentale della libertà sindacale - sarebbe stata giustificata la richiesta di non applicare nei loro confronti i contratti aziendali che prevedevano la forfettizzazione delle ore di straordinario svolte.

Pertanto, correttamente la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto che ai lavoratori dovessero essere applicate le disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali.

Del resto, le eccezioni sollevate dai ricorrenti si limitavano a negare l’efficacia del contratto collettivo aziendale, senza però neppure individuare quali disposizioni di quest’ultimo fossero suscettibili di derogare in peius la disciplina contenuta nel CCNL di categoria.

In conclusione, la pronuncia in commento risulta certamente significativa, in quanto i giudici di legittimità hanno confermato, una volta di più, l’efficacia generalizzata riconosciuta agli accordi integrativi aziendali, che non necessitano, quindi, della preventiva adesione da parte dei singoli dipendenti.

L’adesione del singolo lavoratore, nel caso oggetto di commento, è stata ritenuta essenziale solo ai fini dell’efficacia della clausola che prevedeva un termine di decadenza per la richiesta delle differenze retributive derivanti dall’accordo integrativo.

Per il resto, i contratti collettivi aziendali hanno efficacia generalizzata, eccezion fatta per quei lavoratori che siano iscritti ad organizzazioni sindacali non firmatarie degli accordi e che si pongano in aperto contrasto con il contenuto degli accordi medesimi.

Tratto da "Sentenze e Commenti" - Gennaio 2021 - Uno dei servizi dell'Abbonamento ISPER