ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Una sentenza della Corte di Cassazione che affronta con rigore una questione ricorrente nel contenzioso giuslavoristico: la validità del patto di prova in relazione all’indicazione delle mansioni che ne costituiscono oggetto.
Il caso di specie prende le mosse dal ricorso di una lavoratrice licenziata per mancato superamento del periodo di prova, che lamentava la genericità del patto in ordine alle mansioni affidate, sostenendo la non corrispondenza tra quanto indicato nel contratto e le attività effettivamente svolte.
La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La nozione di mobbing (come quella di straining) è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro”.
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Con l’ordinanza n. 13748/2025, la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice responsabile di molestie sessuali verbali ai danni di un collega.
La Corte valorizza il rispetto della dignità personale come fondamento del rapporto di lavoro, richiamando l’art. 2119 c.c., la normativa antidiscriminatoria e il codice di condotta aziendale.
Il potere disciplinare, anche in assenza di precedenti, trova giustificazione nella tutela dei diritti fondamentali e nella necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.
Il superminimo è una delle voci che compongono la retribuzione di un lavoratore subordinato.
La sua concessione può derivare dalla contrattazione collettiva, oppure dalla stipula di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, o da una concessione unilaterale del datore di lavoro.
Il superminimo, che rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita, risponde a due principali finalità.
L’articolo 5 del decreto internazionalizzazione ha reso più difficile il rientro in Italia dei lavoratori operanti all’estero, aumentandone i requisiti temporali di permanenza all’estero.
Recentemente, l’Agenzia delle entrate ha cercato di chiarire l’articolo 5 del citato decreto legislativo rispondendo ad un quesito posto da un lavoratore, operante in Francia, che intende rientrare in Italia.