ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Anche qualora si ritenesse assolto l’obbligo della determinazione del patto di prova con la sola specificazione della posizione professionale ricoperta, il che è tutto da dimostrare, comunque, le mansioni effettivamente svolte, su cui si fonda la prova, devono essere caratterizzanti il profilo assegnato e non essere da esso divergenti.
Le conseguenze della violazione di questa elementare regola possono essere dirompenti nell’assetto del rapporto e nel potere di licenziamento in prova…
È noto che il patto di prova è una clausola che può essere apposta al contratto di lavoro ed ha la funzione di permettere a lavoratori e aziende di avere il tempo per valutare la reciproca convenienza all’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Durante il periodo di prova, le parti possono decidere di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità, come previsto dall’art. 2096 del Codice civile.
Il patto di prova nel contratto di lavoro, inoltre, deve avere forma scritta ed una durata massima non superiore ai 6 mesi e va stipulato prima dell’inizio del rapporto di lavoro…
La questione, alquanto dibattuta e fonte di contenzioso, circa la mancata fruizione delle ferie da parte del dirigente (specie in alcuni comparti del pubblico impiego, ad esempio, Sanità) e circa la perdita conseguente del diritto alla relativa indennità sostitutiva/risarcitoria, soprattutto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce l’oggetto del presente intervento, mirato ad una esplicazione degli orientamenti attuali e contrapposti, non senza doverosi riferimenti alla materia dell’organizzazione aziendale…
Leggi tuttoLa Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, ritenendo non valido il certificato medico redatto all’estero privo di apposita «Apostille», (ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana…
Leggi tuttoPer evitare che i dipendenti distaccati all'estero subiscano sul reddito prodotto all'estero una duplice imposizione è intervenuto il legislatore italiano. La norma definita prevede che "ai fini del calcolo dei contributi per i regimi assicurativi, per i lavoratori italiani operanti all'estero, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, siano determinate retribuzioni convenzionali fissate con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei"…
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