ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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L’articolo analizza una recente pronuncia della Corte di Cassazione sul tema della validità del licenziamento comunicato tramite posta elettronica ordinaria, chiarendo il rapporto tra forma scritta dell’atto e modalità della sua trasmissione.
Il contributo evidenzia come la legge richieda che il licenziamento sia formulato per iscritto, senza imporre necessariamente uno specifico canale di comunicazione, salvo diversa previsione espressa.
Attraverso l’esame del caso concreto e dei principi affermati dalla Corte, il testo offre indicazioni utili per HR e aziende nella gestione delle procedure disciplinari e dei recessi, richiamando l’importanza di strumenti che garantiscano certezza della ricezione pur evitando eccessi di formalismo.
Una riflessione attuale sull’equilibrio tra digitalizzazione dei processi e tutela delle garanzie del lavoratore.
La pronuncia della Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento per superamento del periodo di comporto nei confronti di un lavoratore disabile.
La questione centrale riguarda la possibilità di ridurre la responsabilità datoriale quando il dipendente non abbia comunicato la propria condizione di salute.
La Corte ha affermato che la natura discriminatoria del licenziamento non consente alcuna attenuazione dell’obbligo risarcitorio, neppure in presenza del silenzio del lavoratore sul proprio stato di salute.
In presenza di elementi che possano costituire un “campanello di allarme”, il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per verificare la situazione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Per le aziende la decisione evidenzia l’elevato rischio connesso al licenziamento per comporto in presenza di possibili condizioni di disabilità, imponendo verifiche preventive e maggiore cautela nella gestione delle assenze per malattia.
L’ordinanza Cass. n. 11945/2026 affronta una complessa vicenda di molestie sul luogo di lavoro, trasferimento della lavoratrice e obbligo datoriale di protezione ex art. 2087 c.c.
La Corte conferma il rigetto delle domande risarcitorie, valorizzando la reazione organizzativa della società, che, ricevuta la denuncia, aveva disposto l’allontanamento della dipendente dal contesto critico, avviato verifiche interne e promosso un procedimento disciplinare nei confronti del collega.
Il trasferimento, pur problematico sul piano umano e gestionale, non viene qualificato come discriminatorio né come ritorsivo, anche perché richiesto dalla stessa lavoratrice per sottrarsi alle pressioni subite.
La decisione offre così uno spunto importante per le imprese: nei casi di molestie, la tutela non si misura solo sull’esito finale, ma sulla tempestività, proporzionalità e tracciabilità dell’intero percorso gestionale.
L’articolo analizza l’uso delle app di messaggistica nei rapporti di lavoro, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
La Cassazione riconosce le chat aziendali come strumenti di lavoro, utilizzabili anche a fini disciplinari, a condizione che siano rispettati obblighi informativi e normative sulla privacy.
Un caso giurisprudenziale evidenzia inoltre come l’effettiva comunicazione prevalga sul rispetto formale delle procedure.
Il contributo sottolinea l’esigenza per le aziende di definire policy chiare e coerenti, per prevenire contenziosi e garantire una gestione corretta degli strumenti digitali.
Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati in presenza di smart working per un datore estero.
La continuità del rapporto con l’azienda straniera non costituisce causa ostativa, purché l’attività sia svolta prevalentemente in Italia.
Il documento conferma inoltre che, in presenza di figli minori residenti nel Paese, il reddito agevolabile può concorrere nella misura ridotta del 40%.
La pronuncia ribadisce l’importanza dei requisiti sostanziali e offre indicazioni operative rilevanti per la gestione fiscale del personale internazionale.