ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Nel nostro Ordinamento le controversie individuali di lavoro possono essere definite mediante atti di conciliazione che contengono rinunce e transazioni e che permettono di evitare di ricorrere (e poi sottostare) ad una decisione del Giudice del Lavoro.
Affinché l’accordo intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro possa essere immediatamente efficace e non più impugnabile occorre formalizzarlo in una sede c.d. “protetta”, cioè idonea a garantire presuntivamente la genuinità e spontaneità del consenso del lavoratore.
L’art. 2113 c.c. individua le sedi protette idonee a formalizzare una conciliazione “tombale”…
Il contratto di lavoro intermittente, definito anche “a chiamata”, costituisce una tipologia contrattuale, disciplinata da ultimo dal D.lgs. 81/2015, secondo la quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Tale tipo contrattuale può essere stipulato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
Il D.lgs. 81/2015 prevede che Il lavoro a chiamata non possa essere stipulato dalle aziende che non hanno proceduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro.
La ratio di tale divieto è diretta alla più intensa protezione di quei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro.
Il legislatore ha inteso affidare alla contrattazione collettiva (di qualunque livello) il controllo delle assunzioni con contratti a termine nelle ipotesi di durata superiore a dodici mesi.
Diversi CCNL non hanno, però, individuato le ipotesi specifiche per estendere oltre i 12 mesi di matrice legale i contratti a termine.
Sia l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (sottoscritto il 22/3/2024) che quello del CCNL Industria Alimentare (sottoscritto il 1/3/2024) hanno individuato le ipotesi specifiche che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato senza causale per un periodo superiore ai 12 mesi.
Il Legislatore ha disciplinato la tutela dei crediti di lavoro maturati dai lavoratori nell’ambito di un appalto, in primo luogo con l’art. 1676 Codice Civile.
Secondo tale norma, in caso di inadempimento del datore di lavoro, il committente ha l’obbligo di soddisfare i crediti vantati dai lavoratori, nei limiti delle somme ancora dovute nei confronti dell’appaltatore al momento in cui il dipendente rivendica il pagamento.
Tuttavia, in appalti e subappalti di opere e servizi, una norma ad hoc, ossia l’art. 29 co. 2 del D.lgs. n. 276/2003 estende la responsabilità solidale del committente…
Con il presente articolo vogliamo segnalare le modifiche apportate dal Dlgs. n. 209 del 27/12/2023, allo schema del decreto da noi in precedenza trattato, vedi articolo "Impatriati: le restrizioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia dal 2024" pubblicato in ISPER HR REVIEW n. 190 del 20 dicembre 2023.
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