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Amministrazione Personale

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Personale Internazionale

Luigi Rodella

N° 201

6 marzo 2024

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Impatriati: le modifiche apportate dal Dlgs. n. 209 del 27/12/2023 al precedente schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale internazionale

In riferimento all'articolo pubblicato sulla nostra rivista ISPER HR REVIEW n. 190 del 20 dicembre 2023: "Impatriati: le restrizioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia dal 2024", con la presente vogliamo segnalare le modifiche apportate dal Dlgs. n. 209 del 27/12/2023, allo schema del decreto da noi in precedenza trattato.

Considerando le notevoli restrizioni previste dalla normativa ai lavoratori impatriati dal presente anno, come considerazioni finali avevamo auspicato che il Legislatore in fase di emanazione del Decreto ufficiale, apportasse modifiche a favore dei lavoratori che rientrano in Italia.

La nostra speranza non è stata delusa perché alcune lievi modifiche ci sono state.

Vogliamo qui di seguito evidenziarle.

ARTICOLO 5 COMMA 1 LETTERA a)

Permanenza in Italia del lavoratore impatriato

La lettera a) del comma 1 prevede che i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per quattro anni mentre lo schema prevedeva cinque anni.

ARTICOLO 5 COMMA 1 LETTERA b)

Limite alle possibilità di assunzione in Italia dallo stesso datore o dallo stesso gruppo di imprese, presso il quale il dipendente era impiegato all'estero prima del trasferimento.

Lo schema del Decreto legislativo era molto chiaro nel vietare questa possibilità: "b) l'attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all'estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo.

L'attuale decreto legge n. 209 al comma 1 articolo b) cerca di limitare questo divieto introducendo delle eccezioni. Riportiamo il testo:

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento.
Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

A nostro avviso questa norma dovrebbe essere meglio disciplinata da una successiva prassi.

ARTICOLO 5 COMMI 4 e 5

Questi commi sono nuovi e prevedono un aiuto agli impatriati che si trasferiscono in Italia con figli minori.

Ne riportiamo il testo:

4. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 40 per cento nei seguenti casi:
a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo.
In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo.

5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

ARTICOLO 5 COMMA 10

Anche questo aspetto è nuovo e tende ad agevolare quei lavoratori che trasferendosi in Italia dal 2024 acquistano un immobile di tipo residenziale, adibito ad abitazione principale.

Ne riportiamo il testo:

10. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.
In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 201 Marzo 2024 - da Luigi Rodella

Immagine di apertura: elaborazione su Foto di KimIhn da Pixabay
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay