Impatriati: le restrizioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia dal 2024
PREMESSA
Al fine di incentivare il rientro in Italia dei lavoratori emigrati all'estero, il nostro Paese in questi anni ha concesso degli incentivi di natura fiscale per favorirne il rimpatrio.
Dobbiamo purtroppo constatare che questa concretezza dimostrata dal nostro Legislatore, posto di fronte a questo grave problema, oggi è venuta meno; infatti le attuali norme sino ad oggi applicate, continueranno ad essere valide solo nei confronti di coloro che trasferiranno nel nostro Paese la residenza anagrafica entro il prossimo 31 dicembre; mentre per quelli che entreranno in Italia dal prossimo anno si adotterà una disciplina peggiorativa.
Queste novità sono state introdotte nello schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale e nello specifico dall'articolo 1 (Residenza delle persone fisiche) e dall'articolo 5 (Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati), attualmente in discussione in Parlamento.
ESAME DELL'ARTICOLO 5
(Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati)
Comma 1
Il comma 1 dispone la riduzione della detassazione Irpef che scenderà al 50% (più precisamente, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, che tra l'altro viene modificato dalla presente normativa), entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni.
Rispetto al vigente regime la percentuale di sgravio risulta essere peggiorativa:
- l’ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento;
- il regime agevolato, stante la generale disposizione contenuta nell’articolo 5 dello schema sull’attività di impresa trasferita in Italia, si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo;
- viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni.
Le condizioni per l’utilizzo dell’opzione, modificate e maggiormente specificate rispetto al vigente regime, sono le seguenti:
- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti (oggi sono necessari due periodi d'imposta precedenti l'impatrio) il predetto trasferimento, impegnandosi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni (Oggi il beneficio è condizionato all'obbligo del mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno due anni).
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l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso
il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo.
Questo aspetto era già stato affrontato dalla precedente prassi (vedi circolare 33/E del 2020, paragrafo 7.1) che aveva posto dei limiti ai benefici fiscali al rientro a seguito distacco "Pertanto, non spetta il beneficio fiscale in esame nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività̀ lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività̀ lavorativa, in virtù̀ della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà̀ accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Al riguardo, si precisa che l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità̀” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio..."
In relazione a quanto sopra esposto, la normativa in esame è comunque peggiorativa rispetto a quella attualmente applicata (sino al 31 dicembre) in quanto dal prossimo anno non si riconosce più il beneficio neppure a quei lavoratori che rientrano in Italia assumendo un ruolo aziendale diverso dal precedente.
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 (recante l’attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati) e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (recante l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
Anche questo fattore è estremamente penalizzante in quanto l'attuale normativa si applica a tutti i lavoratori a prescindere dalla professionalità e penalizza soprattutto quelle aziende che utilizzano maestranze non qualificate.
In merito ai requisiti di alta specializzazione la normativa in questione ricorda il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, recependo la Direttiva europea n. 2009/50/CE, prevede che il requisito dell’alta specializzazione ricorre nelle ipotesi di:
- conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.
Vorremmo inoltre evidenziare che le varie norme che si sono succedute dal 2003 hanno gradualmente favorito determinate qualifiche di lavoratori, estendondo successivamente i benefici ad altre. Le categorie interessate sino ad oggi sono state:
- Ricercatori (Legge 326 del 24/11/2003)
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Ricercatori e docenti (D.L. 185/2008); queste agevolazioni sono state prorogate di volta in volta per diventare difinitive con la legge di Bilancio del 2017.
(Nei confronti dei Ricercatori e Docenti questo schema di decreto legislativo non prevede penalizzazione per il 2024). -
Lavoratori contro-esodati (Legge 30/12/2010 n. 238 - Dlgs. 147/2015 art. 16 comma 2 ).
In questo modo sono stati definiti i lavoratori laureati che rientrano in Italia. -
Lavoratori impatriati (Dlgs. 147/2015 art. 16 comma 1 "Decreto internazionalizzazione").
Con questo provvvedimento sono state ulteriormente agevolate altre fasce di lavoratori: lavoratori con ruoli direttivi (non necessariamente laureati) o in possesso di requisiti di elevata qualificazione e/o specializzazione.
Inizialmente questa norma riguardava solamente i lavoratori subordinati, dall'anno 2017 la platea si è estesa anche agli autonomi. -
Lavoratori impatriati (Decreto legge n. 34 del 30/4/2019 "Decreto crescita").
In precedenza i lavoratori dovevano rivestire ruoli direttivi o altamente qualificati/specializzati, oggi questa nuova norma viene rivolta a tutti i lavoratori; mentre dal prossimo anno riguarderà solamente i lavoratori di elevata qualificazione. -
Incentivi rivolti agli sportivi professionisti (Legge 58 del 20.6.2019 di conversione del D.L. 34/2019 art. 5); questo provvedimento è rivolto all'impatrio degli atleti, allenatori, direttori
tecnico sportivi e preparatori atletici professionisti, appartenenti alle federazioni sportive affiliate al Coni.
Per questi atleti è prevista, a partire dal 2020, la detassazione decorrente dall'anno in cui il soggetto acquisisce la residenza fiscale in Italia più ulteriori 4 anni, in ragione del 50% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, in luogo di quella del 70% stabilita per gli altri impatriati.
Questi soggetti sono esclusi dai benefici se rientrano dal 1/1/2024
Comma 2
Il comma 2 dispone che le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.
Non viene riproposto l’allungamento dell’agevolazione previsto per specifiche situazioni relative alla composizione del nucleo familiare, né legate al possesso di immobili sul territorio.
Vorremmo evidenziare che la precedente normativa contenuta nel decreto crescita (art. 5 D.L. 34/2019) aveva disposto ulteriori benefici in particolari situazioni che qui di seguito evidenziamo:
- DURATA E MISURA BENEFICIO CON UN FIGLIO MINORENNE A CARICO OPPURE SE ACQUISTA IMMOBILE RESIDENZIALE IN ITALIA: 4 PERIODI D'IMPOSTA OLTRE QUELLO IN CUI SI ACQUISISCE LA RESIDENZA FISCALE - L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE È DETERMINATA IN RAGIONE DEL 70% + ULTERIORI 5 PERIODI D'IMPOSTA DURANTE I QUALI LA TASSAZIONE È DEL 50%.
- DURATA E MISURA BENEFICIO CON TRE FIGLI MINORENNI A CARICO: 4 PERIODI D'IMPOSTA OLTRE QUELLO IN CUI SI ACQUISISCE LA RESIDENZA FISCALE - L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE È DETERMINATA IN RAGIONE DEL 70% + ULTERIORI 5 PERIODI D'IMPOSTA DURANTE I QUALI LA TASSAZIONE È DEL 90%.
- RESIDENZA IN TALUNE REGIONI ITALIANE: SE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN UNA DELLE SEGUENTI REGIONI: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia: LO SGRAVIO È PREVISTO NELLA MISURA DEL 90%, (fermo restando la durata dei benefici che decorrono dal periodo d'imposta in cui si trasferisce la residenza in Italia e per i quattro periodi successivi).
Questi ulteriori benefici non sono più previsti dal 1/1/2024.
La normativa in itinere, modifica anche l'attuale previsione circa il permanere in Italia successivamente al rimpatrio, prevedendo che: si decade dall’agevolazione qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno cinque anni consecutivi al trasferimento, per cui il lavoratore decade dai benefici; in tal caso, l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
A questo proposito dobbiamo riscontrare che in questo caso la bozza di Dlgs. si riferisce ad un ambito temporale di "almeno cinque anni consecutivi", mentre il Legislatore ha sempre fatto riferimento ai "periodi d'imposta".
Riferendoci invece all'attuale obbligo di permanenza in Italia successivamente all'impatrio, in base all'articolo 16 D.LGS N. 147 DEL 14/9/2015 modificato DALL'ARTICOLO 5 d.l. 34, abbiamo due ipotesi:
- Rientro in base commma 1 art. 16 (tutti i lavoratori): IL BENEFICIO È CONDIZIONATO ALL'OBBLIGO DEL MANTENIMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA PER ALMENO DUE ANNI
- Rientro in base commma 2 art. 16 (laureati): A DIFFERENZA DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 16 IN QUESTO CASO NON DOVREBBERO ESSERCI OBBLIGHI DI PERMANENZA IN ITALIA
Tutto ciò premesso queste disposizioni si mantengono per i lavoratori che acquisiscono la residenza entro il 31 dicembre 2023; dal prossimo anno l'obbligo di rimanere in Italia è per almeno cinque anni consecutivi.
Comma 3
Il comma 3 precisa i destinatari dell’agevolazione, che è limitata ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) per il triennio antecedente al trasferimento (di cui al comma 1, lettera a)) ovvero che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Occorre rammentare che il decreto crescita ha cercato di superare un problema critico per molti impatriati che, nonostante abbiano lavorato in modo continuativo all'estero, acquisendo di fatto la residenza estera, non si erano iscritti all'Aire (anagrafe italiani residenti all'estero).
La norma prevede che per accedere al regime agevolato non è più necessaria la pregressa iscrizione all'Aire, purchè abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato con cui è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Il criterio valutativo sulla residenza fiscale (a prescidere dall'iscrizione nella anagrafe degli italiani residenti all'estero), viene dunque demandata alla normativa contenuta nell'articolo 4 della convenzione OCSE, che stabilisce le modalità di definizione della residenza fiscale in base ai parametri cd. "tie break rules" (criteri a cascata) che puntano ad individuare l’unicità della residenza fiscale, definendola in capo ad uno dei due Stati.
La convenzione contiene regole che consentono di risolvere i cosiddetti conflitti di residenza.
Se, in base alla norma italiana e quella dell’altro Stato contraente, il soggetto si considera residente in entrambi gli Stati, per stabilire in quale Stato sia effettivamente residente si devono applicare le cosiddette tie break rules contenute nel trattato, secondo le quali - di norma - la persona si considera residente:
- nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente;
- se ha l’abitazione permanente in entrambi gli Stati, in quello in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette;
- se non si può individuare tale Stato, in quello in cui «soggiorna abitualmente»;
- se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, in quello della cittadinanza;
- in caso di doppia cittadinanza: accordo fra le autorità competenti.
Questo criterio viene confermato dall'attuale schema di decreto legislativo.
Comma 4
Il comma 4 dispone che le norme in esame si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle norme sugli aiuti di stato de minimis, sia delle disposizioni generali che delle specifiche norme in tema di agricoltura, pesca e acquacoltura.
Comma 5
Il comma 5 prevede che le attuali norme in commento si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Conseguentemente dall’entrata in vigore delle norme in esame viene abrogata la vigente disciplina dei lavoratori impatriati (articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).
Tuttavia, tali disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, a beneficio di coloro che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.
Stante l’abrogazione dell’articolo 16, viene altresì abrogata la maggiorazione dell’agevolazione (prevista dal richiamato articolo, al comma 5-bis) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno.
Mantenimento degli attuali benefici a favore dei docenti e dei ricercatori
Si prevede che alla luce della mancata abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di rientro di docenti e ricercatori (di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010), unitamente a quanto riferito dal Governo nella relazione illustrativa dello schema in esame, tale disciplina rimane ferma nei termini vigenti.
CONSIDERAZIONI FINALI
L'attuale schema di decreto legislativo deve seguire l'iter parlamentare per entrare in vigore.
In questa fase ci auguriamo che vengano accolte le proposte di modifica da noi apprese dalla stampa specializzata che qui vogliamo sintetizzare:
- Il Parlamento propone di potenziare le agevolazioni per il rientro dei cervelli, in particolare per i lavoratori neo-genitori, per chi compra casa in Italia oppure per chi rientra in patria pur non cambiando azienda.
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Fra le ulteriori proposte allo studio c’è dunque quella di potenziare il beneficio al 60-70% per chi ha figli piccoli o li avrà durante la fruizione
del regime fiscale.
C’è anche la richiesta di incentivo prolungato di tre anni per chi rientrando compra casa. - Infine, si valuta l’estensione del regime fiscale per chi sceglie il rientro anche senza cambiare lavoro (la formulazione attuale della norma limita l’agevolazione a chi instaura un nuovo rapporto di lavoro).
Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 190 Dicembre 2023 - da Luigi Rodella
Immagine di apertura: elaborazione su Foto di Lars Nissen da Pixabay
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay