ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato (nel caso di specie l’ente previdenziale), l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.
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L'articolo esamina le evoluzioni normative legate all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori in Italia, focalizzandosi sulla regolamentazione del controllo a distanza dei lavoratori e l'adeguamento alla tecnologia.
Mette in luce la nuova disposizione che consente il controllo sugli strumenti di lavoro, a condizione che il lavoratore sia informato adeguatamente e che le informazioni raccolte siano utilizzabili in relazione al rapporto di lavoro, rispettando i principi di proporzionalità e legalità.
La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.
Questo tipo di rapporto di lavoro, definito parasubordinato, si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, come pure dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, posto che manca un’organizzazione di mezzi.
La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.
Questo tipo di rapporto di lavoro, definito parasubordinato, si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, come pure dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, posto che manca un’organizzazione di mezzi.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15.11.2023, ha sancito il seguente principio: “Si ritiene che l’inadempimento dell’obbligo (datoriale), legislativamente imposto, di adottare “accomodamenti ragionevoli”, al fine di garantire il principio della parità di trattamento dei lavoratori disabili e consentire alla persona svantaggiata di svolgere attività lavorativa, configuri una discriminazione per ragioni di disabilità”. Tale principio origina dall’impugnazione della sentenza del Tribunale di Pavia da parte di un lavoratore disabile…
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