ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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La violazione di una policy aziendale può assumere rilievo disciplinare quando riguarda regole essenziali per l’organizzazione e compromette il rapporto fiduciario.
A partire da una recente pronuncia della Cassazione, il contributo analizza gli elementi che possono rendere una grave negligenza motivo di licenziamento per giusta causa, soffermandosi sul ruolo e sulle responsabilità del lavoratore, sulla reiterazione della condotta e sulla funzione concretamente svolta dalle procedure aziendali.
La Cassazione torna sul tema della vigenza del contratto collettivo e chiarisce che il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un CCNL ancora efficace, quando la contrattazione collettiva preveda una clausola di ultrattività sino al rinnovo.
La decisione distingue il divieto di vincoli collettivi perpetui dalla diversa ipotesi di una durata pattiziamente collegata alla nuova stipulazione, confermando che la disdetta del contratto collettivo compete alle sole parti stipulanti.
Ne deriva l’illegittimità della sostituzione unilaterale del CCNL Sanità privata con altro contratto collettivo e il diritto dei lavoratori alle conseguenti differenze retributive.
L’articolo analizza una recente pronuncia della Corte di Cassazione sul tema della validità del licenziamento comunicato tramite posta elettronica ordinaria, chiarendo il rapporto tra forma scritta dell’atto e modalità della sua trasmissione.
Il contributo evidenzia come la legge richieda che il licenziamento sia formulato per iscritto, senza imporre necessariamente uno specifico canale di comunicazione, salvo diversa previsione espressa.
Attraverso l’esame del caso concreto e dei principi affermati dalla Corte, il testo offre indicazioni utili per HR e aziende nella gestione delle procedure disciplinari e dei recessi, richiamando l’importanza di strumenti che garantiscano certezza della ricezione pur evitando eccessi di formalismo.
Una riflessione attuale sull’equilibrio tra digitalizzazione dei processi e tutela delle garanzie del lavoratore.
L’ordinanza Cass. n. 11945/2026 affronta una complessa vicenda di molestie sul luogo di lavoro, trasferimento della lavoratrice e obbligo datoriale di protezione ex art. 2087 c.c.
La Corte conferma il rigetto delle domande risarcitorie, valorizzando la reazione organizzativa della società, che, ricevuta la denuncia, aveva disposto l’allontanamento della dipendente dal contesto critico, avviato verifiche interne e promosso un procedimento disciplinare nei confronti del collega.
Il trasferimento, pur problematico sul piano umano e gestionale, non viene qualificato come discriminatorio né come ritorsivo, anche perché richiesto dalla stessa lavoratrice per sottrarsi alle pressioni subite.
La decisione offre così uno spunto importante per le imprese: nei casi di molestie, la tutela non si misura solo sull’esito finale, ma sulla tempestività, proporzionalità e tracciabilità dell’intero percorso gestionale.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento disciplinare in presenza di condotte che alterano i sistemi di controllo aziendale.
La Corte conferma che la prova può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, senza necessità di evidenze dirette.
Particolarmente rilevante è il principio secondo cui la neutralizzazione dei sistemi di vigilanza rende consumato il fatto, anche in assenza di uscita del bene dall’azienda.
La decisione ribadisce inoltre che la lesione del vincolo fiduciario prevale sull’entità economica del danno.
Restano aperti, tuttavia, interrogativi sul bilanciamento tra efficacia probatoria e tutela difensiva del lavoratore.