ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Uno degli istituti che più si presta a non avere criteri sicuri è quello del patto di non concorrenza nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
È ormai invalso l'uso da parte dei lavoratori che passano alla concorrenza, pur essendo sottoposti ad un patto di non concorrenza, d'impugnare l'accordo deducendone la nullità e così ottenendo giudizialmente di non essere sottoposti al vincolo…
L’importanza attribuita al concetto di residenza fiscale del lavoratore, emerge nel momento in cui il datore di lavoro si appresta a distaccare per lunghi periodi ovvero a trasferire il proprio dipendente all’estero; in quella occasione egli dovrà tenere in considerazione il fattore relativo alla residenza fiscale del lavoratore, disciplina contenuta negli articoli 2 e 3 del d.P.R. 917/1986.
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La collaborazione coordinata e continuativa è un’ipotesi di lavoro autonomo caratterizzata dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.
Questo tipo di rapporto di lavoro, definito parasubordinato, si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione, come pure dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, posto che manca un’organizzazione di mezzi.
Nel nostro Ordinamento le controversie individuali di lavoro possono essere definite mediante atti di conciliazione che contengono rinunce e transazioni e che permettono di evitare di ricorrere (e poi sottostare) ad una decisione del Giudice del Lavoro.
Affinché l’accordo intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro possa essere immediatamente efficace e non più impugnabile occorre formalizzarlo in una sede c.d. “protetta”, cioè idonea a garantire presuntivamente la genuinità e spontaneità del consenso del lavoratore.
L’art. 2113 c.c. individua le sedi protette idonee a formalizzare una conciliazione “tombale”…
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15.11.2023, ha sancito il seguente principio: “Si ritiene che l’inadempimento dell’obbligo (datoriale), legislativamente imposto, di adottare “accomodamenti ragionevoli”, al fine di garantire il principio della parità di trattamento dei lavoratori disabili e consentire alla persona svantaggiata di svolgere attività lavorativa, configuri una discriminazione per ragioni di disabilità”. Tale principio origina dall’impugnazione della sentenza del Tribunale di Pavia da parte di un lavoratore disabile…
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