ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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La legge disciplina il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti e l'utilizzo dei dati così ottenuti.
Le condizioni di legittimità dei controlli differiscono significativamente, a seconda della tipologia dello strumento di acquisizione dei dati.
In ogni caso, il rispetto delle condizioni consente al datore di lavoro di utilizzare le informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.
Il legislatore ha inteso affidare alla contrattazione collettiva (di qualunque livello) il controllo delle assunzioni con contratti a termine nelle ipotesi di durata superiore a dodici mesi.
Diversi CCNL non hanno, però, individuato le ipotesi specifiche per estendere oltre i 12 mesi di matrice legale i contratti a termine.
Sia l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (sottoscritto il 22/3/2024) che quello del CCNL Industria Alimentare (sottoscritto il 1/3/2024) hanno individuato le ipotesi specifiche che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato senza causale per un periodo superiore ai 12 mesi.
La Corte di Cassazione, soffermandosi sul licenziamento per giusta causa, sottolinea come “nel procedimento disciplinare nonostante l’articolo 7 st. lav. non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, in consultazione, i documenti aziendali, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, laddove l’esame della documentazione sia necessario per la preparazione di un’adeguata difesa dello stesso, il datore di lavoro, sulla base dei principi di correttezza e buona fede, è tenuto a mostrare la documentazione in parola”.
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È lavoratore a domicilio chi, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori.
Costituisce condizione essenziale per la stipulazione del contratto l'iscrizione del lavoratore all'apposito Registro dei lavoratori a domicilio.
Possono stipulare contratti di lavoro a domicilio tutti gli imprenditori che hanno l'esigenza di "esternalizzare" taluni processi produttivi.
Il Legislatore ha disciplinato la tutela dei crediti di lavoro maturati dai lavoratori nell’ambito di un appalto, in primo luogo con l’art. 1676 Codice Civile.
Secondo tale norma, in caso di inadempimento del datore di lavoro, il committente ha l’obbligo di soddisfare i crediti vantati dai lavoratori, nei limiti delle somme ancora dovute nei confronti dell’appaltatore al momento in cui il dipendente rivendica il pagamento.
Tuttavia, in appalti e subappalti di opere e servizi, una norma ad hoc, ossia l’art. 29 co. 2 del D.lgs. n. 276/2003 estende la responsabilità solidale del committente…