ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Il contratto di lavoro intermittente, definito anche “a chiamata”, costituisce una tipologia contrattuale, disciplinata da ultimo dal D.lgs. 81/2015, secondo la quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Tale tipo contrattuale può essere stipulato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
Il D.lgs. 81/2015 prevede che Il lavoro a chiamata non possa essere stipulato dalle aziende che non hanno proceduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro.
La ratio di tale divieto è diretta alla più intensa protezione di quei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro.
La legge disciplina il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti e l'utilizzo dei dati così ottenuti.
Le condizioni di legittimità dei controlli differiscono significativamente, a seconda della tipologia dello strumento di acquisizione dei dati.
In ogni caso, il rispetto delle condizioni consente al datore di lavoro di utilizzare le informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.
Il legislatore ha inteso affidare alla contrattazione collettiva (di qualunque livello) il controllo delle assunzioni con contratti a termine nelle ipotesi di durata superiore a dodici mesi.
Diversi CCNL non hanno, però, individuato le ipotesi specifiche per estendere oltre i 12 mesi di matrice legale i contratti a termine.
Sia l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (sottoscritto il 22/3/2024) che quello del CCNL Industria Alimentare (sottoscritto il 1/3/2024) hanno individuato le ipotesi specifiche che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato senza causale per un periodo superiore ai 12 mesi.
La Corte di Cassazione, soffermandosi sul licenziamento per giusta causa, sottolinea come “nel procedimento disciplinare nonostante l’articolo 7 st. lav. non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, in consultazione, i documenti aziendali, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, laddove l’esame della documentazione sia necessario per la preparazione di un’adeguata difesa dello stesso, il datore di lavoro, sulla base dei principi di correttezza e buona fede, è tenuto a mostrare la documentazione in parola”.
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È lavoratore a domicilio chi, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori.
Costituisce condizione essenziale per la stipulazione del contratto l'iscrizione del lavoratore all'apposito Registro dei lavoratori a domicilio.
Possono stipulare contratti di lavoro a domicilio tutti gli imprenditori che hanno l'esigenza di "esternalizzare" taluni processi produttivi.