ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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La Corte di Cassazione, soffermandosi sul licenziamento per giusta causa, sottolinea come “nel procedimento disciplinare nonostante l’articolo 7 st. lav. non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, in consultazione, i documenti aziendali, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, laddove l’esame della documentazione sia necessario per la preparazione di un’adeguata difesa dello stesso, il datore di lavoro, sulla base dei principi di correttezza e buona fede, è tenuto a mostrare la documentazione in parola”.
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È lavoratore a domicilio chi, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori.
Costituisce condizione essenziale per la stipulazione del contratto l'iscrizione del lavoratore all'apposito Registro dei lavoratori a domicilio.
Possono stipulare contratti di lavoro a domicilio tutti gli imprenditori che hanno l'esigenza di "esternalizzare" taluni processi produttivi.
Il Legislatore ha disciplinato la tutela dei crediti di lavoro maturati dai lavoratori nell’ambito di un appalto, in primo luogo con l’art. 1676 Codice Civile.
Secondo tale norma, in caso di inadempimento del datore di lavoro, il committente ha l’obbligo di soddisfare i crediti vantati dai lavoratori, nei limiti delle somme ancora dovute nei confronti dell’appaltatore al momento in cui il dipendente rivendica il pagamento.
Tuttavia, in appalti e subappalti di opere e servizi, una norma ad hoc, ossia l’art. 29 co. 2 del D.lgs. n. 276/2003 estende la responsabilità solidale del committente…
Con il presente articolo vogliamo segnalare le modifiche apportate dal Dlgs. n. 209 del 27/12/2023, allo schema del decreto da noi in precedenza trattato, vedi articolo "Impatriati: le restrizioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia dal 2024" pubblicato in ISPER HR REVIEW n. 190 del 20 dicembre 2023.
Leggi tuttoLa locuzione "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione" di cui all'art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria, va interpretata nel senso che ciò che integra la situazione di pregiudizio per la quale la norma contrattuale collettiva appresta la tutela, sotto forma di riconoscimento - in favore del dirigente che risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro a seguito del predetto mutamento - di un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, è il (mero) verificarsi dell'effetto giuridico del mutamento della posizione del dirigente nell'organizzazione aziendale, a prescindere dalla configurazione di una modifica in senso peggiorativo del ruolo esplicato dal lavoratore …
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