ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Dal 1° aprile 2024, la legislazione temporanea che garantiva il diritto di smart working ai lavoratori disabili, è stata sostituita dall’art. 18, comma 3-bis, della Legge n. 81/2017 che prevede ora una semplice “priorità” per svolgere la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile, laddove vi siano degli accordi individuali di smart working, a favore di:
• lavoratori e lavoratrici disabili in situazione di gravità accertata;
• genitori di figli fino a 12 anni di età;
• genitori di figli disabili;
• caregiver.
La legislazione nazionale e sovranazionale prevede, però, anche l’obbligo per i datori di lavoro di adottare, nei confronti delle persone con disabilità, degli accomodamenti ragionevoli, come ad esempio una modifica alla mansione o all’ambiente di lavoro, necessaria per consentire a un dipendente con disabilità di svolgere il proprio lavoro.
Con la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4/11/2024, sono state fornite le istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Nello specifico l’articolo 2 della citata prassi, evidenzia la nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche.
La vicenda in esame, recentemente scrutinata dalla Suprema Corte di Cassazione e che ha suscitato dibattiti non solo nella comunità scientifica - giuslavoristica, ma nell’intero mondo “HR”, muove da un licenziamento disciplinare, irrogato nel 2019 da parte di una società per azioni nei confronti di una lavoratrice, cui era stato contestato di aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, una serie di frasi diffamatorie ed offensive, sia nei confronti della società datrice di lavoro, sia nei confronti della persona dell’amministratore delegato della medesima.
Leggi tuttoLa Corte di Cassazione ha recentemente affermato che: “In mancanza di informazione da parte del datore di lavoro, in un contratto a tempo determinato sia “ordinario” che stagionale, del diritto di precedenza di cui gode il lavoratore, pur in presenza di un obbligo, seppur non sanzionato, nasce, in favore del lavoratore, un diritto al risarcimento del danno la cui determinazione è rimessa al giudice del merito”.
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Un lavoratore può essere licenziato a seguito della sua condanna in sede penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni.
Tale risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avere natura disciplinare e rispettare i generali requisiti di:
• immediatezza e specificità della contestazione;
• garanzia del diritto di difesa del lavoratore;
• tempestività nella comminazione del provvedimento disciplinare espulsivo, a seguito della condanna riportata in sede penale o anche prima della sentenza, se il datore dispone di elementi sufficienti per procedere in sede disciplinare, senza dover attendere la decisione del Giudice penale.