ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Con l’ordinanza n. 13748/2025, la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice responsabile di molestie sessuali verbali ai danni di un collega.
La Corte valorizza il rispetto della dignità personale come fondamento del rapporto di lavoro, richiamando l’art. 2119 c.c., la normativa antidiscriminatoria e il codice di condotta aziendale.
Il potere disciplinare, anche in assenza di precedenti, trova giustificazione nella tutela dei diritti fondamentali e nella necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.
Il superminimo è una delle voci che compongono la retribuzione di un lavoratore subordinato.
La sua concessione può derivare dalla contrattazione collettiva, oppure dalla stipula di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, o da una concessione unilaterale del datore di lavoro.
Il superminimo, che rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita, risponde a due principali finalità.
L’articolo 5 del decreto internazionalizzazione ha reso più difficile il rientro in Italia dei lavoratori operanti all’estero, aumentandone i requisiti temporali di permanenza all’estero.
Recentemente, l’Agenzia delle entrate ha cercato di chiarire l’articolo 5 del citato decreto legislativo rispondendo ad un quesito posto da un lavoratore, operante in Francia, che intende rientrare in Italia.
La Corte di Cassazione prosegue, seppure con qualche sottile contraddizione, a dare seguito al suo recente orientamento per cui una conciliazione sindacale avvenuta nei locali della sede aziendale non gode dei requisiti di validità ed efficacia, attesa la carenza del requisito della c.d. “sede protetta”.
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Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo e secondo la giurisprudenza “è pieno con carattere generale”.
Ciò implica che tale diritto non è derogabile dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali “solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo”.